Illegittima la norma che sottrae i trasporti marittimi alla normativa sugli appalti

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 13 ottobre 2022 resa nella causa C‑437/21

Il 14 settembre 2018, la X Lines ha informato il MIT che il contratto che aveva stipulato nel 2015 sarebbe presto arrivato a scadenza, precisando che, in mancanza di proroga dello stesso, detta società non avrebbe più effettuato il servizio in questione ( servizio di trasporto marittimo veloce di passeggeri attraverso lo stretto di Messina, fra il porto di Messina e il porto di Reggio Calabria) a partire dal 1° ottobre 2018. Il MIT non ha replicato a tale comunicazione.

A partire da quest’ultima data, il MIT ha tuttavia deciso di affidare la prestazione del servizio in questione alla Y, società interamente detenuta da Rete Ferroviaria Italiana (in prosieguo: «RFI»), già concessionaria di tale servizio sulla linea «Messina – Villa San Giovanni», sempre nello stretto di Messina, e questo senza che venisse esperita alcuna procedura di gara pubblica. L’attribuzione dell’appalto in questione è stata contestata dalla X Lines dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), che ha devoluto la questione alla Corte Europea.

La Corte (Decima Sezione) in materia ha dichiarato:

Il regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all’interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo), e in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che abbia lo scopo di equiparare dei servizi di trasporto marittimo a dei servizi di trasporto ferroviario, qualora tale equiparazione abbia l’effetto di sottrarre il servizio in questione all’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici ad esso applicabile.

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