Violazioni fiscali e contributive non definitive: il MEF stabilisce gli standard per l’esclusione dagli appalti

Ministero dell’Economia e delle Finanze, decreto del 28 settembre 2022

Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, l’art. 80, comma 4, quinto periodo, come sostituito dall’art. 10, comma 1,  lettera  c),  n.  2, della legge 23 dicembre 2021, n. 238,  stabilisce  che  un operatore economico puo’ essere escluso dalla  partecipazione  a  una procedura d’appalto, se la stazione appaltante e’ a conoscenza e  puo’ adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso  gravi  violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento  di imposte e tasse o contributi previdenziali.

Questa modifica ha quindi posto il problema di determinare con certezza quale fosse il livello di gravità delle violazioni, e cosa si intendesse per “non definitivamente accertate”.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto del 28 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 12 ottobre 2022, e recante disposizioni  in  materia  di  possibile  esclusione   dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura  d’appalto  per  gravi violazioni  in  materia  fiscale   non   definitivamente   accertate, ha stabilito quanto segue:

  • la violazione si considera grave quando comporta l’inottemperanza  ad  un  obbligo  di pagamento di imposte o tasse per un importo che,  con  esclusione  di sanzioni  e  interessi,  e’  pari  o  superiore  al  10%  del  valore dell’appalto. In  ogni  caso, l’importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.
  • la violazione si considera “non definitivemente accertata” quando l’atto impositivo o la  cartella  di  pagamento  siano stati tempestivamente impugnati.

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