Incarichi/assunzioni di pensionati solo per “assistenza”, cioè attività caratterizzata da mancanza di competenze specialistiche

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, deliberazione n. 126/2022/PAR

Il Sindaco del Comune ha posto, alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, una richiesta di parere sulla corretta applicazione dell’art. 90 TUEL, nel suo combinato disposto con l’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012.

In particolare, l’Ente chiede: a) se possa essere considerata legittima l’assunzione a titolo gratuito di personale in quiescenza per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 90 del TUEL; b) se l’assunzione in parola possa essere disposta, a titolo gratuito, anche a favore di personale in quiescenza collocato a riposo per ragioni anagrafiche (pensione di vecchiaia).

La sezione ha risposto che se il divieto riguarda l’attività di “studio e quella di consulenza”, infatti, può ritenersi consentita quella di “assistenza”, nei limiti in cui si diversifica dalle altre due: assistenza che non comporti studio e consulenza, ossia attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche e che non rientri nelle ipotesi di contratto d’opera intellettuale di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile (vd. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n.38/2018/PAR).

Ha quindi affermato i seguenti principi: Il conferimento, mediante contratto oneroso di diritto privato, ai sensi dell’art. 90 del TUEL, di un incarico di supporto al Sindaco a personale in quiescenza, è normativamente possibile purché il medesimo non abbia ad oggetto l’espletamento di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza.

Essendo l’ufficio “di staff” organo strumentale allo svolgimento delle funzioni che sono proprie dell’Organo politico, è solo quest’ultimo che può individuare in concreto le azioni per le quali abbia necessità di supporto e, conseguentemente, delineare in modo chiaro e incontrovertibile, l’oggetto e l’utilità dell’incarico di collaborazione, al fine di evitare che lo stesso sia elusivo della disposizione di cui art 5, comma 9, del D.L. n.95/2012 e s.m.i.”

Comments are closed.