TAR Lazio, sentenza n. 13262 del 17 ottobre 2022
La società ricorrente ha avversato il diniego parziale alla richiesta di accesso agli atti contenuto nella nota dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 19 maggio 2022, con la quale è stato concesso l’accesso a tutti i documenti del procedimento sanzionatorio condotto nei confronti della ricorrente, con esclusione del parere legale reso dal servizio giuridico – specificamente richiamato nell’ordinanza-ingiunzione emessa a conclusione del procedimento stesso
Secondo i giudici il parere in discussione non può essere collocato “nella categoria delle note/elaborazioni con funzione di studio e preparazione del contenuto di atti o provvedimenti, sottratte all’accesso ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a)”.
Sul punto è utile richiamare la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, Sez. I, 11 giugno 2020, n. 6457) che si è pronunciata con riguardo alla identica previsione di esclusione contenuta nel Regolamento disciplinante l’accesso adottato dall’Autorità nazionale anticorruzione: “la disposizione relativa alle note, gli appunti, le proposte degli uffici ed ogni altra elaborazione con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti o provvedimenti” non può trovare applicazione laddove i suddetti atti vadano ad innestarsi nell’iter procedimentale, assumendo la configurazione di veri e propri atti endoprocedimentali” dovendo “essere interpretata sia alla luce dell’art. 22, comma 1, lett. d), della legge n. 241/1990, che assoggetta al diritto di accesso anche gli atti interni al procedimento, sia alla luce dell’art. 24, comma 1, della legge n. 241/1990, che indica i documenti sottratti all’accesso. Ciò comporta che la predetta disposizione, nella parte in cui sottrae all’accesso “le note, gli appunti, le proposte degli uffici ed ogni altra elaborazione con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti o provvedimenti” risulterebbe in palese contrasto con l’art. 22, comma 1, lett. d), della legge n. 241/1990 se fosse interpretata nel senso di escludere tout court tali atti dal diritto di accesso, cioè anche nel caso in cui assumano la valenza di veri e propri atti endoprocedimentali”.
Nella fattispecie in esame non vi è dubbio che il parere reso dal servizio giuridico costituisca un vero e proprio documento amministrativo endoprocedimentale, al punto da essere stato oggetto di una precisa richiesta formale formulata dall’amministrazione procedente, da aver determinato la sospensione del termine di conclusione del procedimento e da essere espressamente richiamato nelle premesse del provvedimento finale.
Conclusivamente, per le ragioni esposte va annullato il parziale diniego frapposto dall’Autorità, ordinando a quest’ultima di esibire il documento oggetto dell’istanza di accesso presentata dalla ricorrente.