Per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento è sufficiente la delega di firma non nominativa

Corte di Cassazione, sentenza n. 30675 del 18 ottobre 2022

Fermo restando l’onere probatorio in capo all’Amministrazione, in caso di contestazione della sottoscrizione dell’avviso di accertamento, secondo un recente orientamento giurisprudenziale, confermato da altre pronunce di questa Corte e al quale questo Collegio intende dare continuità, la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa.

Con la delega di firma, dunque, il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante, trovando titolo il suo agire nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all’ufficio (art. 11, comma 1, lett. c) e d) Statuto Agenzia delle entrate, approvato con delibera n. 6 del 2000; art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4/2000), nell’ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio. Trattandosi di una delega per la sottoscrizione, pertanto, alla stessa non è applicabile la disciplina dettata per la delega di funzioni di cui all’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, per cui non è richiesta né la sua temporaneità né una specifica motivazione (ex multis, Cass. 29.03.2019, n. 8814).

Dalla disposizione di servizio n. 17/2012 prodotta in primo grado dall’Ufficio e ritualmente trascritta in ricorso si evince che i soggetti delegati venivano individuati attraverso l’indicazione della qualifica dagli stessi rivestita (nella specie, dirigenti, funzionari e addetti dell’Ufficio Controlli). Appare, quindi, irrilevante la questione, sollevata dal controricorrente, sulla mancata produzione, in primo grado, degli allegati alla delega (dai quali si evincono anche i nominativi dei funzionari delegati), essendo gli stessi agevolmente individuabili a seguito di verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore dell’atto e il destinatario della delega.

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