Il mancato aggiornamento del costo di costruzione: il danno erariale è attuale solo con l’impossibilità della riscossione (come stabilito dalle Sezioni Riunite)

Corte dei conti, Seconda Sezione Centrale d’Appello, sentenza n. 402 del 03 ottobre 2022

Con sentenza n. 476/2021, la Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia rigettava la domanda proposta nei confronti dell’Arch. X, cui era stata contestata la responsabilità amministrativa, a titolo di colpa grave, per aver omesso, nella qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune, di procedere annualmente all’adeguamento automatico del contributo relativo al costo di costruzione, in tal modo determinando minori entrate, a titolo di contributo di costruzione, per l’importo complessivo di € 163.074,28 relativo al periodo dal 27 giugno 2011 al 31 dicembre 2012

La Procura Regionale Chiedeva, conseguentemente, l’integrale riforma della sentenza.

Ai fini della decisione assume rilievo condizionante la sentenza delle SS.RR. n. 27/2021/QM del 29/12/2021 ed il vincolo attenuato della pronuncia nomofilattica (https://iusmanagement.org/2022/01/13/sezioni-riunite-in-caso-di-omesso-aggiornamento-del-costo-di-costruzione-il-danno-erariale-si-realizza-con-limpossibilita-della-riscossione/ )

Il giudice della nomofilachia, all’esito di un’articolata ed approfondita  ricostruzione del contesto di riferimento, è pervenuto all’enunciazione  del seguente principio di diritto: «In caso di omesso aggiornamento del  costo di costruzione di cui all’ art. 16, co. 9, del d.P.R. n. 380/2001 , il  danno erariale da mancata entrata, nei termini di cui in motivazione, si  realizza al momento in cui viene a scadenza il termine decennale del  diritto alla riscossione del contributo da parte dell’ente locale ovvero,  anche anteriormente, quando sia accertata l’inesigibilità del credito o  l’impossibilità di riscossione».

La soluzione interpretativa accolta dalle SS.RR. è destinata a  generare, ai sensi dell’art. 117 c.g.c., un’efficacia vincolante: in  assenza, infatti, di robuste ragioni per sottoporre nuovamente la  questione alle Sezioni riunite, l’enunciato principio di diritto è destinato  a condizionare l’esito della valutazione del merito della vertenza.  In definitiva, deve ritenersi che il prospettato danno sia, allo stato,  sprovvisto dell’indispensabile requisito dell’attualità.  

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