Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Piemonte, sentenza n. 228 del 24 ottobre 2022
A fondamento della ripresa la Procura regionale ricorda che la convenuta X, già funzionaria referente del Settore Bilancio e successivamente direttrice vicaria del Consorzio, con sentenza ex art. 444 c.p.p. n. 1423/2021 del Tribunale, divenuta irrevocabile il 12.09.2021, veniva condannata alla pena concordata di anni due per i reati di peculato, falso materiale commessa da pubblico ufficiale e truffa aggravata.
In particolare, dagli atti di indagine emergeva che, attraverso la falsificazione dei mandati di pagamento (in duplice copia, una recante la falsa indicazione di un soggetto beneficiario con apposizione del timbro “pagato” ed uno, presentato per l’incasso, con indicazione della convenuta come beneficiario), la convenuta illecitamente si appropriava dell’importo di euro 597.927,80. In relazione a tali eventi, nelle more della sentenza di condanna la convenuta raggiungeva un accordo transattivo con il Consorzio rendendosi disponibile a risarcire complessivamente euro 620.000,00.
Ricorda quindi la Procura contabile che mentre dagli atti di indagine emergeva la presenza di mandati falsi anche per gli anni dal 2005 al 2008, la Procura penale agiva per il risarcimento del danno limitatamente al periodo non coperto dalla prescrizione del reato e, quindi, solo per gli anni successivi al gennaio 2009.
Con riferimento al periodo 2005-2008 dagli atti di indagine sono emersi mandati accreditati sul conto corrente della convenuta per complessivi euro 243.901,73, così come emerge dal prospetto riepilogativo prodotto dalla Guardia di Finanza, importo di cui la Procura contabile chiede il ristoro a titolo di danno patrimoniale.
La linea difensiva, che si fonda sugli stessi elementi di fatto posti a base dell’eccezione di prescrizione, non può trovare accoglimento.
In primo luogo, per le considerazioni già sopra svolte circa la presenza di artifizi e raggiri tali da rendere particolarmente complesso il disvelamento della truffa posta in essere.
Alla luce di quanto esposto, va riconosciuta la fondatezza della pretesa attorea quanto al danno patrimoniale di euro 243.901,73.