Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia, sentenza n. 243 del 20 ottobre 2022
Riferisce la Procura che sia a seguito di una denuncia che della trasmissione della delibera n. 515/2013/PRSP del 31 gennaio 2013 della Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti lombarda apprendeva dell’avvenuto acquisto, in data 1° agosto 2011, della Villa X ad opera della “Fondazione Y”, costituita e partecipata totalmente dal Comune, operazione realizzata, secondo quanto emerso, in elusione dei vincoli del Patto di stabilità interno in virtù della garanzia prestata dall’ente comunale alla Banca Prossima, erogatrice del mutuo fondiario necessario per l’acquisto dell’immobile.
Preliminarmente va comunque chiarito che l’operazione descritta nell’articolato atto di citazione appare connotata, nel suo complesso, da una gravissima generale elusione dei vincoli di finanza pubblica vigenti al momento dei fatti; la delibera della sezione di controllo lombarda n.525/2013 dà efficace e piena contezza dello schermo giuridico utilizzato per sforare le capacità di indebitamento del Comune in violazione dei chiarissimi principi contabili in materia; operazione che, come sopra indicato, ha portato all’elusione dei vincoli derivanti dal patto di stabilità ed al suo sostanziale mancato rispetto relativamente all’anno 2011, evento certificato solo nel 2014 a seguito del citato intervento della Corte dei conti.
Nel richiamare in toto i contenuti della predetta deliberazione, il Collegio tuttavia, deve necessariamente concentrare la propria attenzione sulle specifiche fattispecie di danno e condotte contestate in questa sede per verificarne la sussistenza, sotto il tipico schema giuridico permeante il profilo risarcitorio del danno ingiusto.
Deve analizzarsi, in primo luogo, la specifica condotta ai Consiglieri comunali che hanno proceduto ad approvare il rendiconto 2011, giusta delibera n. 16/2012, nonché il responsabile del servizio finanziario ed il revisore contabile che hanno espresso il parere di regolarità tecnica, avrebbe condotto alla causazione del danno, consistente alla spesa eccedente la media degli impegni di cui al titolo I dello stato patrimoniale della spesa del triennio 2010-2012, sostenuta nell’anno 2013.
Al riguardo, il Collegio ritiene che non sussiste né il danno contestato, né – in linea astratta – il necessario nesso causale fra la condotta contestata in capo a chi procede ad approvare un rendiconto non rispettoso del patto di stabilità ed il conseguente danno derivante dal mancato rispetto dei limiti di spesa indicati nella normativa asseritamente violata.
Tali conclusioni, sebbene tengano in debita considerazione la censurabilità dell’operazione effettuata dall’ente locale e dai suoi amministratori sin dalla fase di costituzione della Fondazione, sono suffragate dal chiaro tenore normativo il cui contenuto sistematico induce a non ritenere fondata la prospettazione della Procura regionale.
Infatti, al momento della censurata condotta elusiva, la normativa in ordine al limite di spesa in questione era disciplinata dall’art.7 commi 2 e seguenti del d.lgs. 6 settembre 2011, n.149 (espressamente richiamato dall’art.31 comma 26 della l.11 novembre 2011, n.183) e prevede(va) espressamente che i divieti ivi previsti, fra i quali anche quello che qui si ritiene non rispettato, trovassero applicazione per l’anno successivo a quello della rilevata inadempienza.
Sotto altro profilo, poi, l’art.31, comma 28 della l.11 novembre 2011, n.183 prevede(va) espressamente che “Agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all’anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell’anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità, le sanzioni di cui al comma 26”.
Orbene, nel caso di specie, sia se si voglia far riferimento – sfuggendo al tenore letterale della norma – all’anno di violazione del patto (2011), sia se si voglia far riferimento all’anno di accertata violazione dello stesso (2014), non è possibile individuare, quale posta di danno, le spese effettuate nell’anno 2013 atteso che non è stata accertata alcuna violazione del patto di stabilità nell’anno 2012.
In conclusione, quindi, alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che tutti i convenuti debbano essere assolti dagli addebiti loro ascritti.