Consiglio di Stato, sentenza n. 9328 del 4 ottobre 2022
L’art. 10 co. 3 d.P.R. n. 509 del 1997, nella parte in cui prevede la possibilità di proroga delle concessioni portuali, attribuisce alla p.a. una discrezionalità non solo tecnica – finalizzata all’accertamento dei presupposti indicati dalla norma – ma anche amministrativa, atteso che l’Amministrazione ha il potere di valutare l’opportunità della proroga e la sua rispondenza all’interesse pubblico.
Benché la direttiva 2006/123/CE (cd. direttiva Bolkestein) non sia applicabile ai servizi portuali, il diritto dell’Unione Europea, ed in particolare la direttiva 2014/25/UE, è comunque incompatibile con la proroga automatica delle concessioni dei servizi portuali.
L’art. 10 co. 3 d.P.R. n. 509 del 1997, che prevede la possibilità di proroga delle concessioni portuali, è norma eccezionale e di stretta interpretazione; ne consegue che è il rilascio della proroga ad esigere una motivazione rafforzata, mentre il diniego della stessa esige una motivazione semplicemente adeguata, essendo immanenti nell’ordinamento giuridico le ragioni di ordine generale giustificanti la decisione, a fronte dei prevedibili vantaggi scaturenti per l’Amministrazione e la collettività dall’eventuale instaurazione di un nuovo rapporto con un concessionario scelto all’esito di una procedura comparativa.