Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 32140 del 31 ottobre 2022
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 1), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 111, ottavo comma, della Costituzione, per difetto di giurisdizione della Corte dei conti. Il motivo si concentra in prevalenza nei confronti dell’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l’azione contabile poteva essere promossa nonostante l’Amministrazione avesse promosso diversi strumenti di tutela a difesa dei suoi diritti. Secondo la ricorrente, decidendo la controversia in esame,la Corte dei conti avrebbe creato «un inevitabile contrasto di giudicati», perché la questione era già stata portata all’esame del giudice davanti al quale vi era stato un accordo transattivo.
Poiché l’Università di Parma aveva intrapreso il percorso del licenziamento, con conseguente accordo transattivo, si era interrotto il rapporto di servizio e doveva ritenersi impedito l’esercizio di una diversa azione concorrente.
Osservano queste Sezioni Unite che il ricorso è inammissibile per una serie di concorrenti ragioni. La prima ragione di inammissibilità risiede nel fatto che il ricorso non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui gli interessi sottesi al giudizio civile e a quello contabile sono diversi, tanto più che la Corte dei conti ha evidenziato la diversità tra il danno patrimoniale (oggetto della transazione stipulata davanti al giudice del lavoro) e il danno all’immagine e da disservizio (oggetto del danno erariale). La giurisprudenza di questo Collegio, infatti, è costante nell’affermare che la giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall’altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale; e l’eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione di responsabilità da far valere davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo ad una questione di giurisdizione (v., tra le altre, l’ordinanza 4 gennaio 2012, n. 11, la sentenza 28 novembre 2013, n. 26582, e la ordinanza 4 giugno 2021,n. 15570). Ne consegue che l’ipotizzato contrasto di giudicati non potrebbe comunque sussistere