Corte di Cassazione, sentenza n. 32457 del 3 novembre 2022
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, con un motivo, contro X, nella causa di impugnazione dell’avviso di accertamento che recuperava a tassazione Irpef, per l’annualità 2010, quale reddito di lavoro dipendente, le somme riconosciute dall’Azienda sanitaria provinciale al proprio dipendente, dirigente medico presso il medesimo Ente, a titolo di risarcimento del danno, in esecuzione di un accordo transattivo a conclusione di una causa, oggetto della pronuncia del Tribunale del lavoro, che aveva condannato l’Azienda sanitaria a risarcire al proprio dipendente il danno derivante dalla violazione degli obblighi di cui all’art. 52 del c.c.n.l. dell’08/06/2000 (istituzione dei fondi per la retribuzione di risultato), rimettendone la quantificazione ad un separato giudizio.
Nel contraddittorio dell’ufficio finanziario, la CTR ha accolto l’appello del contribuente avverso la sentenza.
Nella specie, il Tribunale di Crotone aveva accertato l’omessa attivazione di obiettivi/percorsi professionali e di consequenziali valutazioni dei risultati. Dalla carenza di un programma e di obiettivi incentivanti scaturisce quella perdita di chance di miglioramento attitudinale/dirigenziale e di valutazione (eventualmente positiva) dei risultati conseguiti con ricadute economiche. Si realizza, a ben vedere, una situazione affine a quella del demansionamento (sul punto cfr. Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 185 dell’8 aprile 2022) o della precarizzazione (Cass. Sez. U. 15/03/2016, n. 5072), là dove l’attribuzione nummaria non è meramente sostitutiva della retribuzione, ma anzitutto ristora la lesione della capacità professionale del lavoratore.
L’Avvocatura generale dello Stato, nell’interesse dell’Amministrazione finanziaria, con istanza depositata il 14/10/2022, dato atto che sulla questione di diritto oggetto del giudizio si è formato un orientamento di legittimità contrario alla tesi dell’ufficio (ed in effetti tale assunto trova riscontro nel filone sezionale inaugurato da Cass. 05/05/2022, n. 14329), ha dichiarato di rinunciare al ricorso, ai sensi dell’art. 390, cod. proc. civ