Corte di Cassazione, ordinanza n. 32339 del 3 novembre 2022
Con il motivo d’impugnazione la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011 in quanto spetterebbe comunque una agevolazione per l’IMU ad un membro della famiglia ed il coniuge, residente a Teramo, non ne ha usufruito.
L’unico motivo di impugnazione è fondato.
Infatti, con la sentenza n. 209, depositata il 13 ottobre 2022, la Corte costituzionale, dopo aver rilevato che la logica dell’esenzione dall’IMU è quella di riferire il beneficio fiscale all’abitazione in cui il possessore dell’immobile ha stabilito la residenza e la dimora abituale, ha, fra l’altro, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 nella parte in cui stabilisce che «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre che «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente».
La Corte costituzionale dunque ha escluso, quale requisito perché una abitazione possa essere considerata abitazione principale, quello della dimora abituale e della residenza anagrafica in tale abitazione del nucleo familiare del possessore. In effetti, ai sensi dell’art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019, í soggetti passivi dell’IMU sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Dunque, erra la sentenza impugnata laddove ha negato l’agevolazione per l’IMU alla parte contribuente, possessore di un immobile nel comune di Martinsicuro, nonostante l’abitazione principale di quest’ultimo fosse diversa da quella del coniuge, sita nel comune di Teramo.
Non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, in quanto l’unica contestazione dell’Ufficio contenuta nell’avviso di accertamento impugnato riguardava la circostanza che l’intero nucleo familiare non risiedesse nell’abitazione della parte contribuente.