Con specifico riferimento al quesito formulato circa il diritto o meno dei dipendenti alla corresponsione dei suddetti incentivi per funzioni tecniche nel caso di proroghe tecniche o di affidamenti diretti in attesa dell’espletamento di successive procedure di affidamento che prevedano invece la consultazione comparativa di più operatori, questa Sezione non ritiene di discostarsi dalla linea interpretativa tracciata da questa magistratura contabile, coerente con un’interpretazione letterale della norma. Il quesito, invero, sottopone all’attenzione del Collegio l’ipotesi di riconoscere l’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n.50 del 2016, nel caso di affidamento di appalti lavori, servizi e forniture con procedure non competitive, ossia in assenza di una previa comparazione di offerte. Sul punto, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti si sono pronunciate in più occasioni, escludendo che tali modalità operative possano ritenersi idonee ai fini del riconoscimento degli emolumenti in parola (Sezione controllo Campania, delib. n. 21/2022/PAR e delib. n. 14/2021/PAR; Sezione controllo Emilia-Romagna, delib.n. 33/2020/PAR; Sezione controllo Veneto, delib. n. 121/2020/PAR; Sezione controllo Lazio, delib. n. 60/2020/PAR; Sezione controllo Veneto, delib. n. 301/2019/PAR; Sezione controllo Marche, delib. n. 28/2018/PAR; Sezione controllo Lazio, delib. n. 57/2018/PAR; Sezione controllo Toscana, delib. n. 186/2017/PAR; Sezione controllo Lombardia, delib. n. 185/2017/PAR e n. 190/2017/PAR).
Orientamento ribadito, da ultimo, dalla Sezione regionale di controllo per la Sardegna la quale, in fattispecie assolutamente analoga al quesito formulato e seguendo il solco già ampiamente delineato, ha ribadito che presupposto indefettibile per l’applicazione dell’art. 113 del Codice dei contratti pubblici è ritenuto “in modo unanime e pacifico […] l’esternalizzazione della produzione di beni e servizi o comunque il ricorso al mercato, a mezzo di pubblica gara, come si evince dal comma 2, il quale individua nell’importo posto “a base di gara” il parametro per il calcolo della percentuale da destinare al fondo incentivi per funzioni tecniche” (Sez. controllo Sardegna, delib. n. 96/2022/PAR). In tal senso, le recenti deliberazioni richiamate rinviano direttamente a quanto già affermato dalla Sezione delle Autonomie, nella richiamata deliberazione n. 2/2019/QMIG, laddove si affermava che l’art. 113 citato fa espresso riferimento all’ “importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara”, con ciò assumendo quale requisito ineludibile ai fini dell’attribuzione degli incentivi, l’espletamento di una gara. Soluzione, questa, che consente di conservare una stretta aderenza al dato normativo.
In mancanza di una procedura di gara, infatti, l’art. 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 non prevede l’accantonamento delle risorse e, conseguentemente, la relativa distribuzione ( Sez. Controllo Veneto, delib. n. 301/2019/PAR; Sez. Controllo Lombardia, delib. n. 185/2017/PAR).
Questa Sezione, conclusivamente, in linea con la soluzione interpretativa delineata da questa magistratura contabile, dalla quale non ritiene di discostarsi, e coerentemente con l’interpretazione letterale della norma, ritiene non praticabile un’interpretazione estensiva ed analogica. Conferma dunque l’esclusione dalla disciplina degli incentivi tecnici nel caso di proroghe tecniche o di affidamenti diretti in attesa dell’espletamento di successive procedure di affidamento che prevedano, invece, la consultazione comparativa di più operatori.