L’Aran conferma che l’incarico ad interim nella sanità non consente duplicazione delle indennità

ARAN, orientamento applicativo n. AFL58a

Con riferimento ai CCNL 2016/2018 dell’Area Sanità e della sezione PTA dell’Area Funzioni Locali, quale è la corretta interpretazione in ordine alla erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti con incarico ad interim?

Nel merito del primo quesito posto, si conferma che l’Aran, attraverso precedenti pareri forniti a singole Aziende del SSN, ha sempre espresso un univoco orientamento per la uniforme applicazione degli articoli 18 comma 8 previgenti in materia di incarichi ad interim nel senso di escludere l’erogazione dell’indennità mensile di sostituzione e di ritenere che il maggior aggravio di responsabilità dell’incaricato ad interim potrebbe essere compensato nell’ambito della retribuzione di risultato, ovviamente nel rispetto delle procedure stabilite dal contratto integrativo aziendale della pertinente area di riferimento e tenendo presente che non sussiste alcun obbligo contrattuale in tal senso.

Con riferimento ai CCNL vigenti  2016-2018 per l’Area Sanità  e per la sezione PTA dell’Area Funzioni Locali, oltre ad evidenziare che nel primo si dice “…potrà essere compensato..” e nel secondo si dice “…è compensato…” con una quota in più di retribuzione di risultato, si rammenta che l’ammontare di tale quota in più è individuato nel rispetto delle relazioni sindacali di contrattazione integrativa richiamate dalle  rispettive norme a Voi già note e che l’effettiva erogazione della suddetta quota in più sarà comunque subordinata all’esito della valutazione del risultato conseguito dal dirigente nell’espletamento dell’incarico ad interim affidatogli.

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