Consiglio di Stato, sentenza n. 9428 del 13 ottobre 2022
Il requisito tecnico professionale relativo al possesso di un determinato fatturato è soddisfatto anche se il contratto a suo tempo stipulato viene successivamente caducato, purché le prestazioni contrattuali siano state effettivamente e regolarmente eseguite, atteso che la caducazione del contratto non ha efficacia retroattiva.
L’ATI impegnata in un appalto di servizi di igiene urbana per un ambito che comprenda più comuni ben può ripartire il servizio in base al criterio geografico, avuto riguardo al territorio del singolo comune, senza per questo violare gli obblighi di possesso dei requisiti richiesti dalla legge di gara.
La commissione di gara gode di un’ampia discrezionalità tecnica nella valutazione delle offerte; pertanto, sono inammissibili le censure che riguardano il merito di questa valutazione– salvo il caso di scelte all’evidenza abnormi- perché sollecitano, nella sostanza, il Giudice a sostituirsi all’Amministrazione; dunque, per disattendere il giudizio della commissione stessa, non basta dedurre che esso non è condivisibile per taluni aspetti, ma si deve dimostrare che esso è palesemente inattendibile, e comporta risultati tecnici insostenibili