Se la campagna promozionale è in nome e per conto di una società, questa è titolare del trattamento dei dati personali

Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 297 del 5 agosto 2022

Si deve richiamare, a tal proposito, quanto chiarito dal Garante con il provvedimento generale del 15 giugno 2011 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1821257) con specifico riguardo al fatto che “[…] i contatti a carattere promozionale sono effettuati in nome, comunque per conto e nell’interesse, della società preponente; con l’effetto che negli interessati si ingenera un legittimo affidamento, dal momento che essi percepiscono di essere destinatari di iniziative pubblicitarie condotte direttamente dalla società per conto della quale viene formulata la proposta di vendita di prodotti o servizi”.

In tali termini, il proponente, essendo il soggetto che determina la finalità promozionale del trattamento ed i mezzi per la sua effettuazione, oltre ad essere il soggetto nel cui interesse il trattamento è effettuato, si configura quale titolare del trattamento. Invece, il soggetto che, per conto di questi, concretamente svolge il servizio, può essere, a seconda del concreto atteggiarsi dei ruoli fra le parti, un contitolare o un responsabile del trattamento, come chiarito dal Garante nelle Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam del 4 luglio 2013 (doc. web n. 2542348), nel provvedimento del 26 ottobre 2017 (doc. web n. 7320903), e, più di recente, con specifico riguardo ai rapporti fra committente e call center di società terze incaricate delle campagne promozionali, anche nel provvedimento n. 7 del 15 gennaio 2020 (doc. web n. 9256486).

Quanto sin qui descritto consente di delineare un quadro di non adeguato controllo da parte della Società nei trattamenti finalizzati alla realizzazione della campagna promozionale: Teatro Colosseo, anziché redigere un atto giuridicamente vincolante, si è limitato ad alcune interlocuzioni verbali e non risulta che abbia richiesto al partner commerciale la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di liceità del trattamento, quali l’origine dei dati, l’informativa resa e i consensi acquisiti dagli interessati destinatari della campagna promozionale, né che abbia verificato ciò in altro modo.

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