La progressione verticale erode il budget assunzionale

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Abruzzo, deliberazione n 272/2022/PAR

L’art. 33, comma 2, d.l. 30 aprile 2019, n. 34, dispone che: “ … i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa
complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia ….. Con decreto
del Ministro della pubblica amministrazione, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al
di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono
i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. (….)”.
Il decreto ministeriale previsto dall’art. 33, comma 2, d.l. n. 34 del 2019, è il decreto 17 marzo 2020 (pubbl. in G.U. 27 aprile 2020, n. 108).

La Corte costituzionale ha affermato che: “anche il passaggio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ad una fascia funzionale superiore – comportando l’accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate – è soggetto alla regola del pubblico concorso enunciata dal terzo comma dell’art. 97 della Costituzione” (cfr. sent. Corte cost. 23 luglio 2002, n. 373; cfr. anche, conformi: nn. 194 e 218 del 2002; 1 del 1999, 320 del 1997).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione aderendo a questo orientamento hanno precisato che: la “(…) progressione verticale che consiste nel passaggio ad un’altra area professionale, ossia ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, – è – tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro” (cfr. Corte di cassazione SS.UU. civ. 20 ottobre 2017; cfr. anche, conforme: SS.UU. civ. 20 dicembre 2016, n. 26270).
La progressione verticale di cui all’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2011, quindi comporta l’accesso del dipendente ad un nuovo posto di lavoro, e si risolve in una ipotesi di novazione oggettiva, e perciò impone di ritenere che il budget assunzionale è eroso per l’integrale costo
della retribuzione relativa alla nuova posizione di inquadramento.
L’interpretazione è coerente con l’indirizzo di questa Corte, secondo il quale il limite individuato dall’art. 33, comma 2, d.l. n. 34 del 2019: “(…) non consente all’ente di esercitare la facoltà assunzionale qualora tale scelta si traduca in un ulteriore appesantimento della spesa corrente, con conseguenti possibili ricadute sulla capacità di assicurare il rispetto dell’equilibrio di bilancio”,
tanto che “(…) anche la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti della capacità assunzionale dell’ente” (cfr. delib. n. 167/2021/PAR Sez. contr. Lombardia; cfr. anche n. 106/2021/PAR Sez. contr. Lombardia; n. 106/2021/PAR/ Sez. contr. Piemonte; n. 15/2021/PAR Sez. contr. Veneto).
Ad ogni modo, laddove si verifichi assunzione di personale, come nell’ipotesi di progressione verticale, per la ragione sopra evidenziata, il budget assunzionale deve ritenersi eroso per l’integrale importo della retribuzione

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