Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 33719 del 16 novembre 2022
Il tribunale in primo grado escludeva la natura fondiaria del mutuo, in quanto concesso per un importo eccedente il limite massimo finanziabile ‒ fissato dalla Banca d’Italia nella circolare n. 119 del 1995, in conformità alla deliberazione del CICR (Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio) del 22 aprile 1995 e in attuazione dell’articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993 (t.u.b.) – nell’ottanta per cento del valore dell’immobile.
Di conseguenza, escludeva l’ applicazione del regime di favore per il creditore fondiario, di cui all’articolo 39 del t.u.b.
In secondo grado, invece, la Corte d’appello di Venezia ammetteva il credito al passivo in privilegio ipotecario.
Ad avviso della Corte territoriale che richiamava l’orientamento (allora) seguito nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 26672 del 2013), la violazione dei limiti di finanziabilità del mutuo fondiario non è sanzionabile con la nullità del contratto, sia perché non si tratterebbe di norma imperativa (articolo 38, secondo comma, t.u.b.) la cui violazione possa dare luogo a un’ipotesi di nullità virtuale, sia perché la suddetta disposizione non sarebbe ricompresa nella previsione di cui all’articolo 117, comma 8, t.u.b. che stabilisce la nullità dei contratti che abbiano un contenuto difforme da quello tipico determinato dalla Banca d’Italia.
Con ricorso per Cassazione i Fallimenti ricorrenti insistevano sul tema della nullità del mutuo fondiario violativo dei limiti di finanziabilità. La Prima sezione civile della Suprema Corte ha investito le Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza riguardante le conseguenze derivanti dal superamento, nel mutuo fondiario, dei limiti di finanziabilità previsti dall’articolo 38, secondo comma, t.u.b e della relativa ipoteca.
Le Sezioni Unite hanno quindi enunciato il seguente principio: qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d’ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.