L’Antitrust accerta che una casa farmaceutica ha applicato prezzi ingiustificatamente eccessivi, ma l’impresa continua a tenerli alti

AGCM, provvedimento n. 30352

Con provvedimento n. 30156 del 17 maggio 2022 l’Autorità ha accertato che, dal giugno 2017 ad oggi, X Ltd. e Y S.p.A. hanno posto in essere un abuso della posizione dominante detenuta dalla prima impresa nel mercato domestico della produzione e vendita di farmaci a base di acido chenodesossicolico (CDCA) per la cura della malattia rara denominata xantomatosi cerebrotendinea (CTX), attraverso l’applicazione di prezzi ingiustificatamente gravosi praticati per la vendita al SSN del farmaco orfano Acido Chenodesossicolico, in violazione dell’articolo 102 del TFUE1 (prezzo al pubblico euro 25.592,64 a confezione)

La condotta illecita è stata posta in essere attraverso una complessa e articolata strategia, di tipo commerciale e regolatorio, che ha incluso un comportamento dilatorio e ostruzionistico adottato nei confronti dell’AIFA in sede di negoziazione del prezzo del farmaco orfano.

Il provvedimento dell’Autorità n. 30156 del 17 maggio 2022, notificato a X e Y il 30 maggio 2022, ordinava alle imprese di porre in essere ogni adempimento volto alla definizione di un prezzo non ingiustificatamente gravoso con riferimento al farmaco orfano, nonché di astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione.

Il 24 ottobre 2022 l’AIFA ha trasmesso la propria risposta alla richiesta di informazioni con la quale essa ha reso noto che l’impresa non ha avviato alcuna interlocuzione con l’Agenzia finalizzata ad ottemperare alla diffida al richiamato provvedimento

In conclusione, il comportamento omissivo posto in essere da X si pone in contrasto con le valutazioni espresse dall’Autorità nel provvedimento n. 30156 del 17 maggio 2022; esso, pertanto, costituisce una violazione di quanto disposto con lo stesso.

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