Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Liguria, sentenza n. 109 del 21 novembre 2022
In termini generali, rileva il Collegio che l’efficacia probatoria dei certificati medici, fino a querela di falso, ex art. 2700 c.c., è limitata alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato ed alle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che lo stesso pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Pertanto, la prognosi della guarigione comporta soltanto una manifestazione di scienza in relazione allo stato morboso, verificato alla data dell’attestazione (peraltro spesso anche in base alle mere dichiarazioni rese dal soggetto direttamente interessato), rapportata ad un momento successivo e quindi futuro. Ne deriva che tale giudizio prognostico costituisce una mera presunzione di fatto, quindi ben liberamente e prudentemente apprezzabile dal giudice (Cass., sez. lav., n. 19089/2017).
Non può non rilevarsi che i medici auditi dalla P.G. hanno dichiarato di non aver prescritto accertamenti diagnostici, che il militare comunque era affetto da pregressa accertata (OMISSIS) e che la patologia diagnosticata non comportava (OMISSIS) (dott. OMISSIS), aspetto quest’ultimo confermato anche dai dott.ri (OMISSIS). Per tali ragioni, ritiene il Collegio che i certificati in questione abbiano con ogni verosimiglianza riguardato patologie reali, per cui sono da valutare come giustificate le assenze dal servizio nel periodo 23 aprile -6 giugno 2019