Corte di Cassazione, sentenza n. 32884 dell’8 novembre 2022
Nell’allegato A, Sez.6, del decreto, viene determinata la tariffa di controllo sanitario applicabile, tra gli altri, agli “Operatori del settore alimentari operanti in mercati generali e del settore ortofrutticoli freschi”. Il soggetto passivo del tributo non è, dunque, individuato nel solo produttore, ma in tutti gli operatori alimentari nei mercati generali o nel settore ortofrutticolo fresco, sicché non risulta escluso colui che si limita alla mera commercializzazione. Né si muove in senso diverso il legislatore comunitario. Risulta, pertanto, evidente come la disciplina comunitaria si riferisca a tutti gli operatori del settore responsabili della sicurezza e sanità dei prodotti agroalimentari rientranti nell’oggetto della loro attività – sia questa (a monte) di coltivazione e produzione, sia (a valle) di collocamento sul mercato.
Per quanto concerne la mancata indicazione negli atti impositivi e negli altri atti del procedimento del costo dei controlli, va rilevato che la normativa comunitaria, nel prevedere tale limite massimo del tributo in esame, non è, tuttavia, intervenuta, dal punto di vista formale, imponendo un obbligo procedimentale (di comunicazione al contribuente dell’entità di tale costo) o estendendo l’obbligo motivazionale del provvedimento impositivo a tale contenuto, per cui non si pone alcun problema né di illegittimità dell’atto impositivo né di conformità della disciplina nazionale a quella comunitaria.
Inoltre questa Corte ha già ripetutamente affermato che la tariffa contenuta nella sezione 6 dell’allegato A al d.lgs. n. 194 del 2008, quantificata in modo forfetario sulla base dei costi complessivi sostenuti dall’Amministrazione per lo svolgimento delle visite di vigilanza sanitaria, con adeguamento del relativo carico alle concrete caratteristiche del singolo operatore agroalimentare, è rispettosa del parametro della tipologia di stabilimento e prodotto commercializzato previsto dall’art. 27, comma 5, del Regolamento CE n. 882 del 2004, essendo, peraltro, sempre consentito al soggetto passivo contestare l’importo richiestogli, sotto il profilo del diverso atteggiarsi o del sopravvenuto mutamento, nella concretezza della realtà imprenditoriale, dei parametri considerati dall’ente impositore (Sez. 5, n. 12759 del 14/05/2019, Rv. 653862 -01).