L’esclusione del danno erariale per i fatti commissivi colposi è norma eccezionale, che non può essere invocata anche per i fatti anteriori alla sua entrata in vigore.

Corte dei Co.nti, Seconda Sezione Centrale d’Appello, sentenza n 446 del 21 ottobre 2022

Ad opinione degli appellanti, vi sarebbe una censurabile diseguaglianza tra coloro cui è stata addebitata una responsabilità gravemente colposa per vicende temporalmente collocabili in epoca antecedente rispetto all’entrata in vigore della disposizione e coloro ai quali una condotta con analoghi connotati sia riferibile al circoscritto segmento temporale di cui alla medesima disposizione. La questione, anche in ragione della estrema fragilità delle argomentazioni addotte dalle parti proponenti, non soddisfa il parametro della “non manifesta infondatezza”, indispensabile filtro per la sua remissione alla Corte costituzionale. 

Invero, la previsione limitativa della responsabilità amministrativa, nelle intenzioni del Governo che l’ha adottata, mirava a creare un assetto disincentivante per il “non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare” (così la relazione al testo), disinnescando i rischi per gli operatori pubblici di incorrere in responsabilità in caso di condotte commissive ascrivibili a colpa grave. 

Il carattere eccezionale della norma, che traspare in modo inequivoco dalla sua temporaneità e dalle precisazioni contenute nel preambolo del provvedimento normativo con cui è stata introdotta, esclude che il trattamento di (estremo) favore accordato a peculiari tipologie di condotte, ancorché dannose per il pubblico erario ed ordinariamente fonte di responsabilità amministrativa per gli autori, possa tradursi in una illegittima disparità di trattamento dei soggetti sottoposti alla giurisdizione di responsabilità della Corte dei conti. Infatti, la ragione della deroga, prevista dalla disposizione, al normale regime della responsabilità amministrativa è dichiaratamente quella di stimolare la ripresa economica dopo la grave crisi causata dalla pandemia da COVID-19. La peculiare contingenza che ha indotto il legislatore ad introdurla giustifica l’intervento di “carattere straordinario” e volto a “soddisfare esigenze contingenti e temporanee”. 

Tali caratteristiche escludono che coloro ai quali sia addebitabile una responsabilità amministrativa per condotte commissive gravemente colpose riferibili ad epoca anteriore all’introduzione della disposizione derogatoria vengano a trovarsi in una situazione irragionevolmente deteriore a soggetti che pur a fronte di condotte strutturalmente omogenee abbiano cagionato danni erariali in un particolar e circoscritto contesto temporale. Né, d’altra parte, sono utilmente evocabili i principi circa gli effetti della norma mitigatrice in materia di sanzioni penali e amministrative (Corte cost. fra le tante, sentt. n. 394/2006 e n.236/2011). Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, per giustificare l’applicazione della norma nella nuova formulazione anche per il passato, non è possibile invocare i principi tipici del diritto punitivo (art. 2 c.p.) che regolano gli effetti per il reo di fenomeni modificativi di norme incriminatrici, essendo gli stessi connotati da spiccati tratti di specialità che ne limitano l’operatività al settore per il quale sono stati congegnati (Corte dei conti, Sez. II App. n. 304/2020, Sez. I App. sent. 197/2021).

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