Corte di Cassazione, ordinanza n. 33502 del 15 novembre 2022
La società “X srl” ha agito in giudizio nei confronti di Y spa per la restituzione dell’IVA indebitamente versata sulla tassa di smaltimento rifiuti (detta TIA 1).
La società di smaltimento, ossia la Y spa, ha eccepito che il pagamento dell’IVA, pur non dovuto in astratto, non poteva considerarsi indebito in quanto la somma corrispondente era stata detratta dal solvens: in sostanza la società contribuente, pur avendo corrisposto indebitamente l’IVA, non aveva comunque sopportato il costo economico, in quanto lo aveva comunque detratto dal suo imponibile.
Questa tesi è stata smentita dai giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, che hanno osservato come la detrazione dell’IVA, anche ove non consentita, non toglie al pagamento il carattere di indebito con conseguente diritto alla restituzione
E’ vero che questa Corte in passato ha ritenuto che l’IVA corrisposta indebitamente può essere ripetuta solo se non si sia comunque provveduto a detrarla, essendo altrimenti il pagamento non indebito (Cass. 3078/ 2012), ma è altresì vero che questo orientamento è mutato, con affermazione del principio per cui VIVA non dovuta è indebita, a prescindere dal recupero aliunde del suo costo economico.
Con la conseguenza che , essendo pacifico che la TIA1 ha natura tributaria (Cass. sez. un. 5078/ 2016), e che dunque, in quanto tributo non è assoggettabile ad IVA, se quest’ultima è corrisposta, lo è indebitamente; che tale pagamento va restituito anche nel caso, ed a prescindere dal fatto, che il contribuente abbia portato in detrazione l’IVA medesima per l’intero ammontare.
In sostanza, l’avvenuta detrazione dell’IVA non impedisce di agire per la ripetizione di quella corrisposta indebitamente (Cass. 6149/ 2020; Cass. 7612/ 2021; Cass. 10586/ 2022).