Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l’Umbria, sentenza n. 104 del 30 novembre 2022
I convenuti, nonostante la mancanza di opere di urbanizzazione primaria, hanno rilasciato le concessioni edilizie e le licenze di abitabilità, nonché, pur in presenza del pagamento degli oneri di urbanizzazione, hanno omesso le attività preordinate alla realizzazione ed al collaudo delle opere pubbliche, con la conseguenza che larghe aree del territorio comunale risultano prive di marciapiedi, illuminazione e verde pubblico, con grave danno della comunità residente. Il danno, complessivamente pari ad euro 102.948,37, consiste nella mancata realizzazione e acquisizione al pubblico patrimonio del verde pubblico, degli impianti di illuminazione e dei marciapiedi, nonchè del valore delle particelle interessate e non cedute.
Il presente giudizio assevera pienamente quanto l’azione intestata alla Procura regionale sia utile ed efficace nella prospettiva della lotta alla mala gestio amministrativa che, nella materia sottesa alla fattispecie in causa, spesso si concreta nella mancata acquisizione delle aree standard (quali ad es. strade, parcheggi e aree verdi), mentre i pubblici funzionari, al fine di non far emergere la responsabilità amministrativa, occultano tali situazioni, determinando una sorta di connivenza tra apparati pubblici e privati.
Accade frequentemente che i privati non adempiano agli obblighi assunti nella convenzione di lottizzazione e, ancor più frequentemente, tale situazione si determina e si consolida attraverso l’inerzia e le omissioni dei funzionari amministrativi.
Nel caso concreto l’azione esperita dalla Procura regionale, sin dalla fase dell’invito a dedurre, ha stimolato il ritorno alla legalità. L’iniziativa della Procura regionale si è rivelata un efficace strumento di promozione della legalità e dell’efficienza amministrativa.
I convenuti, avvicendatisi nella titolarità del settore urbanistico-edilizio, responsabili quindi di tutta l’attività a valle della lottizzazione (rilascio di permessi e verifica delle cessioni delle aree verdi) sono stati completamente inerti. Nella fattispecie concreta, peraltro, questi ultimi nulla hanno dedotto con riguardo alla cessione delle aree verdi e non è stata fornita alcuna prova della acquisizione al Comune di tali preziosissime aree territoriali.
Il danno in parte qua, pertanto, persiste.