Consiglio di Stato, parere n 01887 del 28 novembre 2022
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il Prof. X, professore di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, ha chiesto l’annullamento dell’atto con il quale il Preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi gli ha negato l’autorizzazione a svolgere, per il quadriennio 2021-2025, l’incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Ugo Bordoni”, in quanto docente in regime di impegno a tempo pieno
Come ricorda anche l’Amministrazione ministeriale, l’Atto di indirizzo n. 39 adottato dal MIUR in data 14 maggio 2018, in occasione dell’approvazione da parte di Anac, con delibera n.1208 del 22 novembre 2017, dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione- Sezione Università, riconosce che rientrano tra le attività di cui all’art. 6, comma 10, secondo periodo, della l.n. 240 del 2010, ovvero tra le attività, di norma, incompatibili con il regime di impegno a tempo pieno, ma che possono essere svolte previa espressa autorizzazione del Rettore, “gli incarichi di presidente, amministratore, componente di organi di indirizzo, di fondazioni, associazioni, ovvero altri enti senza scopo di lucro da individuarsi secondo le disposizioni statutarie e anche dell’entrata in vigore della disciplina del terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)”.
Alla stregua delle norme di legge statale, per come risultano dal coordinamento fra l’art.13, primo comma, n.10 del d.P.R. n. 382 del 1980 e l’art.6, comma 10, secondo periodo, della l. n.240 del 2010, e delle stesse disposizioni regolamentari dell’Università, a giudizio del Collegio, si deve dunque pacificamente ritenere che ai docenti in regime di impegno a tempo pieno sia consentito svolgere “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, pur previa autorizzazione del Rettore per i profili concernenti il quomodo dell’incarico, ossia la sua compatibilità con le attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall’Università e l’assenza di una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi, con l’Ateneo. Si palesa perciò fondata la prima doglianza alla quale è affidato il ricorso, volta a lamentare l’illegittimità del diniego di autorizzazione come motivato dall’Amministrazione universitaria.