Consiglio di Stato, sentenza n. 10439 del 28 novembre 2022
L’unico articolato motivo d’appello, con il quale l’appellante sostiene che il T.a.r. avrebbe dovuto emettere una pronuncia di cessazione della materia del contendere con spese a carico del comune, è destituito di fondamento.
Infatti, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone la soddisfazione della pretesa del ricorrente ad opera di un provvedimento della pubblica amministrazione, emanato successivamente alla instaurazione del giudizio e con effetti retroattivi (ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, n. 2829 del 2022, n. 1383 del 2022, n. 2027 del 2021, n. 7326 del 2020, sez. V, n. 3563 del 2014).
Nel caso in esame, come si rileva dalla ricostruzione in fatto, l’appellante ha depositato il ricorso di primo grado – e quindi instaurato il rapporto processuale – successivamente rispetto all’emanazione del provvedimento del comune con il quale sono stati rettificati gli errori materiali commessi e sono stati ostesi all’interessata i documenti richiesti (inclusi quelli rettificati).
A tal proposito si osserva che il deposito del gravame successivamente al conseguimento del bene della vita richiesto può rappresentare un abuso del processo tenuto conto della scarsità della “risorsa giustizia” (cfr. Ad. plen. n. 5 del 2015 § 5.3; Ad. plen. n. 9 del 2014; Cass. civ., sez. un., nn. 26242 e 26243 del 2014): invero è stata aggravata la posizione debitoria del comune senza che ciò corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte in violazione del canone di lealtà processuale sancito dall’art. 88, comma 1, c.p.c. pacificamente applicabile al processo amministrativo (arg. da Cons. Stato, sez. V, n. 930 del 2015).
Peraltro, va sottolineata la circostanza per cui anche prima della notifica del ricorso di primo grado, avvenuta il 30 giugno 2021, il comune aveva dato riscontro all’istanza di accesso con la nota dell’11 maggio 2021 (nei limiti consentiti dalla legge per la tutela dei contro interessati), per cui vieppiù deve essere esclusa la possibilità di pronunciare la cessazione della materia del contendere con la condanna dell’amministrazione alla refusione delle spese del giudizio.