Gli incentivi per funzioni tecniche non sono liquidabili, se non inclusi nel fondo del trattamento accessorio (periodo aprile 2016-dicembre 2017)

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione n. 182/2022/PAR del 9 dicembre 2022

Il Comune di Rio Saliceto ha trasmesso una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, volto a conoscere se gli incentivi per funzioni tecniche, previsti all’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possano essere liquidati in assenza di previsione dei relativi importi all’interno del fondo per le risorse decentrate dell’anno di riferimento, per le annualità dal 2016 al 2020. La Sezione, in risposta al parere, ha chiarito che non può essere erogato l’incentivo per funzioni tecniche, di cui all’art. 113 del codice dei contratti pubblici, in favore di dipendenti degli enti locali, nel caso in cui tali funzioni siano state svolte prima del 1° gennaio 2018, in relazione a contratti i cui bandi di gara siano stati emanati dopo l’entrata in vigore del codice medesimo e le relative risorse finanziarie non siano state incluse nel fondo per il trattamento accessorio nell’anno in cui sono state svolte le funzioni tecniche.

In particolare si è posto il problema legato al profilo intertemporale, se cioè gli incentivi maturati nel periodo che va dall’entrata in vigore del Codice (d.lgs. 50/2016)  e fino al 31 dicembre 2017 (vale a dire prima della entrata in vigore della legge n. 205/2017 che, introducendo il comma 5-bis nel corpo dell’articolo 113, ha condotto al nuovo orientamento) dovessero continuare a rientrare nei limiti di spesa del trattamento accessorio del personale. Chiamata a decidere su questa ulteriore questione di massima, la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 26/2019/QMIG, ha statuito che gli incentivi tecnici maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore del Codice (19 aprile 2016) e fino al 31 dicembre 2017 sono, comunque, da includere nel tetto dei trattamenti accessori, pur se la provvista dei predetti incentivi sia già stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture.L’avere omesso l’inclusione degli incentivi in esame, nelle annualità in cui tali risorse andavano computate ai fini del rispetto del limite del trattamento accessorio, fa venir meno il diritto alla corresponsione degli stessi, in quanto manca una previsione contrattuale che tale diritto faccia sorgere. In questo caso, il collegio ritiene infatti che la mancanza non possa essere sanata retroattivamente dall’emanazione del regolamento, in quanto verrebbe altrimenti elusa una norma statale espressiva di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, che impone, anno per anno, un limite all’incremento di spesa destinata al trattamento accessorio e che va rinvenuta

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