Consiglio di stato, sentenza n 10886 del 12 dicembre 2022
Con il ricorso di primo grado n. 247 del 2020 (proposto al TAR per la Calabria, Sezione di Reggio Calabria), l’appellato ha chiesto che sia data esecuzione al giudicato formatosi con il decreto ingiuntivo n. 419 del 2019, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria.
Il TAR, con la sentenza n. 315 del 2022:
– ha rilevato che l’art. 16 septies, comma 2, lettera g), della legge statale n. 215 del 2021, di conversione del decreto legge n. 146 del 2021 ha disposto la improcedibilità – sino al 31 dicembre 2025 – delle azioni esecutive proposte nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale della Regione Calabria;
– ha rilevato il contrasto di tale disposizione con l’articolo 47 della Carta di Nizza, con gli articoli 45, 49, 56 e 63, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, con gli articoli 6 e 13 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e con l’art. 111 della Costituzione;
– ha accolto il ricorso ed ha assegnato all’Amministrazione un termine per eseguire il giudicato ed ha disposto la nomina di un commissario ad acta;
– ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio.
L’Amministrazione appellante ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia dichiarato improcedibile o che il giudizio sia sospeso sino al 31 dicembre 2025, poiché il TAR non avrebbe correttamente interpretato il diritto europeo, ovvero che sia sollevata una questione di costituzionalità, per consentire alla Corte Costituzionale di ravvisare la conformità dell’art. 16, septies, comma 2, lettera g), della legge statale n. 215 del 2021, di conversione del decreto legge n. 146 del 2021.
Ritiene la Sezione che l’appello risulta infondato e va respinto.
La sentenza impugnata ha ordinato l’esecuzione del giudicato, escludendo la rilevanza giuridica dell’art. 16 septies, comma 2, lettera g), della legge statale n. 215 del 2021, di conversione del decreto legge n. 146 del 2021, per il suo contrasto con regole del diritto europeo e con la Costituzione.
Senonché, nel corso del secondo grado giudizio e dopo la proposizione dell’appello, la Corte Costituzionale – con la sentenza n. 228 del 2022 – ha dichiarato l’incostituzionalità del medesimo art. 16 septies, comma 2, lettera g).
Ne consegue che l’appello dell’Amministrazione – basandosi integralmente sulla portata applicativa di una disposizione di legge ormai dichiarata incostituzionale – va respinto, perché infondato.