Pronto il testo unico del whistleblowing: un primo sguardo

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali 

Il decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Governo e adottato in attuazione della legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021, intende trasporre nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cd. direttiva Whistleblowing).

E’ stata anche avviata una procedura d’infrazione da parte della Commissione europea, in particolare la procedura di infrazione n. 2022/0106 per mancata attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, ed è stata avviata con la lettera di messa in mora del 27 gennaio 2022; successivamente è stata trasmesso il parere motivato da parte della Commissione europea del 15 luglio 2022. È stato comunicato dalla Commissione europea parere motivato del 15.7.2022 per mancato recepimento della direttiva entro il termine del 17 dicembre 2021 previsto dalla direttiva (UE) 2019/1937/UE)

La normativa italiana risulta, in parte, già allineata alle previsioni della direttiva, essendo la materia del cd. whistleblowing, già regolata, per il settore pubblico e per il settore privato. Nel settore privato, però, la tutela del whistleblower è assai limitata, riguardando esclusivamente i lavoratori e collaboratori degli enti che abbiano adottato il modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con riferimento ai soli illeciti rilevanti ai sensi di tale normativa.

Si è ritenuto, pertanto, di raccogliere in un unico testo normativo la disciplina relativa alla tutela della persona segnalante, tenendo conto delle previsioni legislative vigenti e di quelle da adottare per conformarsi alla direttiva.

Nella trasposizione della direttiva si è tenuta presente la disposizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, che permette agli Stati membri di estendere la protezione prevista dal diritto nazionale relativamente a settori o atti non contemplati nel paragrafo 1 (che indica le violazioni del diritto dell’Unione). Pertanto, non si è ritenuto di circoscrivere la facoltà di segnalazione alle sole violazioni del diritto dell’Unione in determinati settori, ma si è prevista la possibilità di segnalare anche violazioni del diritto nazionale,

Quale Autorità competente per le segnalazioni esterne è stata indicata l’Autorità Nazionale Anticorruzione, già prevista dall’art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001. Nel presente decreto, detta Autorità è indicata quale autorità competente anche per il settore privato.

L’articolo 12 prevede come principio generale che le informazioni sulle violazioni non possano essere utilizzate o divulgate, se non per dare seguito alle stesse, ove necessario (principio previsto dall’art. 16 par. 4 della direttiva solo con riferimento al segreto commerciale) e disciplina il contenuto dell’obbligo di riservatezza in ordine all’identità del segnalante, che non può essere rivelata o divulgata, senza il suo consenso espresso, a persone diverse rispetto a quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione. Nella disposizione vengono richiamate le previsioni di cui all’articolo 54 bis, comma 3, cit., che già disciplinano l’obbligo di riservatezza nei procedimenti penali, contabili e disciplinari; con riferimento a questi ultimi è stato precisato che il consenso debba essere espresso, come richiesto dalla direttiva.

L’articolo 15 disciplina la divulgazione pubblica quale ulteriore modalità di segnalazione, prevedendo che debba essere effettuata a determinate condizioni, perché il segnalante possa beneficiare della protezione prevista dal decreto: che sia stata effettuata una precedente segnalazione interna ed esterna o direttamente esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7, e non è stato dato adeguato seguito nei termini ivi previsti; oppure che la segnalazione non sia stata effettuata poiché il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio: situazione di emergenza o rischio di danno irreversibile); o ancora che la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa essere inefficace considerate le circostanze del caso concreto (ad esempio, il rischio che vengano occultate o distrutte prove; che un’autorità sia collusa con l’autore della violazione o coinvolta nella violazione).

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 5.000 a 30.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza di cui all’articolo 12;

b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

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