Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sentenza del 21 novembre 2022 n. 12993/18
In tema di notifica dell’avviso di accertamento, l’uso di un indirizzo di posta elettronica certificata non presente nel pubblico registro IPA non può costituire motivo di inesistenza della notificazione, ma solo di nullità. Quest’ultima, spiegano i giudici della Corte di giustizia di primo grado di Roma, risulta sanata in seguito all’avvenuto raggiungimento dello scopo dell’atto. Sul punto i giudici richiamano il principio espresso dalla Corte di Cassazione a sezioni unite che, nella sentenza 15979/2022, ha precisato che l’utilizzo di un indirizzo non compreso nei pubblici elenchi non è neppure causa di nullità qualora la notificazione abbia permesso al destinatario di svolgere le proprie difese senza incertezza sulla provenienza e l’oggetto dell’atto. Nel caso di specie, è da escludere che l’indirizzo utilizzato dall’Ufficio per la notifica dell’avviso di accertamento, sebbene non presente nel pubblico registro IPA, abbia potuto generare incertezze, poiché il contribuente ha effettivamente proposto tempestiva e immediata impugnazione, sanando ogni eventuale irregolarità.