Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenza n 340 del 20 dicembre 2022
La Procura contabile sosteneva che il sig. X, dipendente pubblico in distacco sindacale, avrebbe beneficiato dal 1° settembre 2006 al 31 agosto 2007 di un emolumento, da parte del sindacato di Vicenza, erogato in tre tranche, per euro 10.658,86, a titolo di retribuzione aggiuntiva. Tale emolumento avrebbe consentito al X di ottenere una contribuzione aggiuntiva che avrebbe comportato l’erogazione di un trattamento pensionistico di importo superiore a quello dovuto.
In particolare, con artifici e raggiri, il convenuto avrebbe creato fittiziamente le condizioni per l’incremento contributivo (limitato all’ultimo anno prima della pensione) al fine di ottenere una pensione superiore, ai sensi del d.lgs. n. 546/1996. Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che la provvista finanziaria idonea al pagamento degli emolumenti da parte del Sindacato sarebbe stata fornita dallo stesso convenuto.
Il Collegio, però, non ha ritenuto sufficientemente comprovata l’ipotesi accusatoria all’odierno esame. In particolare, non si ritengono sufficienti gli elementi indiziari posti a sostegno della condotta illecita, consistita, nel presunto accordo simulatorio tra il Sindacato e il convenuto, al fine di consentire al sig. X un trattamento pensionistico superiore a quello spettante. Non risultano altresì comprovate, da un lato, la c.d. “compensazione” tra l’importo dei contributi e le imposte versate in favore del convenuto da parte del Sindacato e le somme che sarebbero spettate al sig. X a titolo di “rimborsi spese” e, dall’altro lato, la c.d. “retrocessione” da parte del convenuto al Sindacato delle somme erogate a titolo di retribuzione aggiuntiva.
Il Collegio ritiene, infine, che non sia stata sufficientemente provata l’asserita simulazione di un’attività lavorativa aggiuntiva o comunque di un maggiore impegno da parte del convenuto, che avrebbe motivato l’erogazione di una retribuzione aggiuntiva. Al contrario, dalle dichiarazioni rese sempre da almeno dei componenti del Consiglio provinciale del Sindacato parrebbe che l’impegno lavorativo del convenuto fosse aumentato sia per la tipologia di attività svolta sia in termini di disponibilità del proprio tempo in favore delle 23 esigenze sindacali. Ad avviso del Collegio, quanto sopra, desumibile dagli atti di causa e chiarito e documentato, sia in sede di memoria di costituzione sia in udienza dalla difesa del convenuto, è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità amministrativo-contabile dell’odierno convenuto, sotto il profilo dell’insufficienza di elementi probatori della condotta illecita