Corte di Cassazione, seconda sezione penale, sentenza n 47538 dep il 16 dicembre 2022
Il riferimento all’assenza di un controllo effettivo del territorio romano non scalfisce, in punto di corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 416-bis cod. pen., l’ordinanza impugnata, in quanto l’ampiezza della città e la sua complessità sociale mal si prestano ad una colonizzazione del tipo di quella che le organizzazioni mafiose di provenienza esercitano nei territori di origine, cedendo, invece, il passo ad una forma di tipo differente, consistente nella “colonizzazione” del tessuto economico.
Un dato, questo, che non pare affatto distonico rispetto al modello proprio ed autoctono dell’organizzazione criminale di riferimento, in quanto la ‘ndrangheta – per come anche asseverato da noti procedimenti giudiziari e recenti decisioni di questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 39774 del 7/05/2022, Aiello, non mass.), nonché sottolineato dalle Relazioni della Commissione parlamentare antimafia – si è mossa negli ultimi anni accaparrandosi progressivamente intere porzioni imprenditoriali nelle forniture, nel settore della ristorazione, nell’ambito del gioco: ha immesso capitali enormi che hanno alterato profondamente l’economia legale
In conclusione, la censura difensiva deve essere disattesa alla stregua del seguente principio di diritto: il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. è configurabile – con riferimento ad una nuova articolazione periferica (c.d. “locale”) di un sodalizio mafioso operante in un’area di competenza caratterizzata da particolare vastità spaziale e sociale – anche in difetto della replica del peculiare modello di insediamento dell’associazione mafiosa di riferimento, qualora: pur mantenendo un’autonomia organizzativa, emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con tale sodalizio; attui una penetrante azione destinata ad “occupare” aree di mercato e produttive inquinando il relativo tessuto economico-sociale e sia mossa dalle stesse logiche della casa madre; il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, ecc.), in ragione del livello programmatico raggiunto, presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando ciò presagire il pericolo per l’ordine pubblico; si spenda – eventualmente anche nei confronti di altre organizzazioni criminali parimenti presenti sul territorio – l’avvalimento della fama criminale conseguita, nel corso di decenni, nei territori di storico e originario insediamento; sia dotata di mezzi pienamente idonei a sprigionare nel nuovo contesto, all’occorrenza, una forza intimidatrice propria dotata di effettività e obiettivamente riscontrabile.