Corte di Cassazione, ordinanza n. 37595 del 22 dicembre 2022
La ricorrente rappresenta in fatto che X, alla guida dell’autovettura era andato a impattare violentemente contro un cinghiale di 150 kg che era sbucato improvvisamente dal lato destro della carreggiata, riportando danni al mezzo, quantificati in euro 6.063,30. X conveniva dinanzi al Giudice di pace di Lanciano la Regione Abruzzo
Deve darsi seguito all’indirizzo di legittimità ormai consolidato con cui questa Corte ha superato il precedente quadro interpretativo che riteneva impossibile applicare alla fauna selvatica il regime previsto dall’art. 2052 cod.civ., attesa l’inestensibilità del dovere di custodia agli animali selvatici che vivono in libertà, affermando i seguenti principi di diritto:
«i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell’art. 2052 c. c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale e, dall’altro, le specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema»;
«nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell’art. 2052 cod.civ. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari -da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio di funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno»;
«in materia di danni da fauna selvatica a norma dell’art. 2052 cod.civ., grava sul danneggiato l’onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell’animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema -di gestione e controllo del patrimonio faunistico »