Corte di Cassazione, ordinanza n. 36843 del 15 dicembre 2022
La Corte d’Appello ha accolto l’appello proposto da più lavoratori, personale infermieristico e tecnico, dipendenti della ASL, diretta al riconoscimento di un ristoro economico per i turni di disponibilità effettuati in misura superiore alla previsione contrattuale. La Corte d’Appello ha riconosciuto un indennizzo pari al raddoppio dell’indennità prevista dalla contrattazione collettiva per l’operatore sanitario.
L’Azienda ha fatto ricorso, sostenendo che l’indennità aveva carattere risarcitorio e quindi l’asserito danno da usura psicofisica doveva essere specificatamente provato.
La Suprema Corte (Cass., n. 436 del 2021, le cui motivazioni si richiamano ai sensi dell’art. 118, disp. att., cod. proc. civ.) ha già affermato che in tema di servizio di pronta disponibilità di cui all’art. 7 del CCNL integrativo – Comparto sanità del 20 settembre 2001, il limite di sei turni al mese per ciascun dipendente, stabilito dal comma 10 del predetto articolo, va inteso come previsione di natura programmatica e non come contingente temporale invalicabile, avuto riguardo al tenore letterale della norma, alla qualità dei destinatari ed alla natura del servizio reso, oltre che alla remunerazione prevista dalla contrattazione collettiva (v., Cass. 25 ottobre 2017, n. 25380); il che vale a dire che uno sforamento del limite è anche possibile, ferma restando la corresponsione dell’indennità come prevista dall’art. 7, comma 6, per ogni pronta disponibilità della durata di 12 ore e fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno laddove la violazione della regola di cui al comma 10 del medesimo art. 7 si sia risolta in un pregiudizio per il recupero delle energie psicofisiche.
In realtà, la disposizione qui in esame non esclude che l’indennità, nella misura indicata al comma 6, sia da attribuirsi anche ai turni di disponibilità eccedenti il limite di sei giorni.
Per tale aspetto, infatti, la disposizione è in sé precettiva (restando, come detto, programmatica con riguardo al il limite di sei turni al mese), anche se è rimessa alla contrattazione integrativa la possibilità di rideterminare l’importo dell’indennità di cui al comma 6 in base ai modelli organizzativi adottati dall’Azienda con riguardo alla razionalizzazione dell’orario di lavoro e dei servizi di pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità.
La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi e non è incorsa nella violazione del principio del riparto dell’onere della prova, né ha modificato una voce retributiva della contrattazione, laddove ha riconosciuto, in ragione della fattispecie concreta, ai lavoratori per i turni eccedenti il raddoppio dell’indennità prevista dalla contrattazione collettiva.
Di talché, lungi dal sostituirsi alla contrattazione collettiva, la Corte d’Appello ha determinato, in ragione della fattispecie concreta, numero dei turni mensili, prestazione notturna, durante le festività, mancanza riposo compensativo (circostanze non specificamente contestate), l’indennità da corrispondere ai lavoratori, rilevando che il parametro dell’indennità contrattuale non offriva un adeguato criterio indennitario in ragione del superamento della soglia dei turni nella misura emersa nel giudizio