Corte di Cassazione, ordinanza n. 35835 del 6 dicembre 2022
Il ricorrente avv. X, con ricorso ex art. 702- bis, c.p.c., chiese alla Corte d’Appello di Salerno la liquidazione delle spese e competenze per l’attività difensiva svolta nell’interesse del Comune in un giudizio di gravame innanzi alla medesima Corte.
La Corte d’appello di Salerno respinse il ricorso, ritenendo l’insussistenza non solo di un contratto scritto, ma anche dell’attestazione del responsabile di spesa, concludendo quindi nel senso della nullità del contratto.
Lamenta il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale abbia fatto implicita applicazione degli artt. 16 e 17, r.d. 2240/1923 – i quali impongono il ricorso alla forma scritta per i contratti conclusi con una pubblica Amministrazione – deducendo la inapplicabilità di tale disciplina ai contratti di patrocinio legale per i quali, invece, il ricorso deduce la sufficienza del rilascio della procura ex art 83 c.p.c. ai fini del rispetto del requisito formale.
La Suprema Corte ha ritenuto il motivo di ricorso fondato. L’ordinanza della Corte d’Appello di Salerno, infatti, si pone in contrasto con l’orientamento della Suprema Corte -affermato in numerosi precedenti- a mente del quale, in relazione al requisito della forma scritta ad substantiam per i contratti della P.A., tale requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell’art. 83 c.p.c., atteso che l’esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell’atto difensivo perfeziona, mediante l’incontro di volontà fra le parti, l’accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l’identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento dei controlli da parte dell’Autorità tutoria (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 21007 del 06/08/2019 – Rv. 655190 – 01 e, prima ancora, Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3721 del 24/02/2015 – Rv. 634430 – 01; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2266 del 16/02/2012 – Rv. 621776 – 01).
Come osservato, infatti, in altro precedente di questa Corte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1830 del 2018), “(…) questa Corte ha già più volte statuito che «in tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ., atteso che l’esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell’atto difensivo perfeziona, mediante l’incontro di volontà fra le parti, l’accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l’identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell’Autorità tutoria»