E’ danno erariale la liquidazione di incentivi per funzioni tecniche relative a una procedura in caso di somma urgenza

Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale D’Appello, sentenza n. 600 del 16 dicembre 2022

La Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo ha condannato il geom. X, responsabile dell’Area tecnica “Lavori pubblici e urbanistica” al pagamento di euro 49.656,20 in favore del comune per avere, costui, in qualità di responsabile unico del procedimento, liquidato in proprio favore ed in favore di una sua collaboratrice, gli incentivi previsti dall’art. 113, comma 2, del d. lgs n. 50/2016 e s.m.i., in assenza dei presupposti di legge.

Come anche rilevato dal Giudice di prime cure, il citato secondo comma dell’art. 113 prevede espressamente che il fondo venga determinato in misura percentuale agli importi posti a base d’asta, individuando, in tal modo, quale presupposto essenziale ed indefettibile per il riconoscimento degli incentivi in questione, l’esperimento di una gara (in tal senso, ex multis, Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, delib. n. 2/2019/QMIG). Gara che, secondo consolidata interpretazione della giurisprudenza, può ritenersi sussistente ogni qualvolta si sia in presenza di una procedura comparativa nella quale si possa rinvenire un confronto competitivo fra le offerte di diversi soggetti, con la conseguente scelta fra più operatori da parte dell’Amministrazione.

Rientra, perciò, nell’ambito del concetto di gara anche la procedura disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs n.50/2016 che richiede ontologicamente una comparazione concorrenziale tra più preventivi, con necessità di una specifica valutazione da parte del soggetto committente, delle diverse soluzioni negoziali proposte.

Orbene, non può non rilevarsi che la procedura di somma urgenza, quale è quella a cui ha fatto (legittimamente) ricorso il geometra X, in realtà, non prevede alcuna forma di “comparazione”, ma unicamente l’affidamento diretto per cui le relative funzioni tecniche non sono incentivabili.

Come correttamente chiarito dal Giudice di prime cure, nella sentenza impugnata, “l’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs n. 50/2016, a differenza delle procedure disciplinate dalla lett. b) dello stesso art. 36, “continua a rimanere escluso dalla disciplina degli incentivi tecnici ex art. 113 co. 2, D. Lgs n. 50/2016, salve le ipotesi nelle quali per la complessità della fattispecie contrattuale l’amministrazione, nonostante la forma semplificata dell’affidamento diretto, proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, la quale dovrà comunque emergere nella motivazione della determinazione a contrarre, in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice comunitaria (Sezione regionale controllo Veneto, deliberazione n. 121/2020).

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