Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale d’Appello, sentenza n. 580 del 12 dicembre 2022
La Procura regionale Lazio aveva contestato a X, già direttore dell’Ufficio Tecnico Patrimoniale della Asl, una ipotesi di danno erariale, per aver individuato il costo al mq ai fini della determinazione del prezzo da porre a base della gara d’appalto dell’8 marzo 2012, utilizzando come parametro il precedente affidamento del servizio avvenuto in data 2007, ma sottostimando le aree su cui era stato svolto il pregresso servizio (e quindi sovrastimando il prezzo medio); in particolare nella relazione del 16 maggio 2014 dichiarava che l’appalto del 2007 aveva interessato una superficie totale di mq. 77.284, in base alla quale veniva calcolato il prezzo per mq per il nuovo appalto pari a euro 4,58 (354.438,31/ mq 77.284), mentre dalla relazione tecnica allegata alla deliberazione della Asl n. 666/DG del 7 giugno 2007 (nell’ambito del primo appalto) veniva riportata un’area pari a mq 103.233, con la conseguenza che il prezzo a mq risultava di euro 3,43 (354.438,31/mq 103.233).
La sentenza impugnata ha accolto la domanda giudiziale ed ha condannato il Sig. X al risarcimento dell’intero danno azionato dal Requirente per euro 353.417,96 in favore della Asl, calcolato nella differenza tra euro 600.000,00 (importo dell’appalto) ed euro 455.156,57 (importo che sarebbe stato dovuto applicando un corretto importo unitario) pari a 144.843,43 oltre Iva al 22% e quindi a 176.708,98 da moltiplicare per le due annualità oggetto dell’appalto.
La Corte d’Appello, confermando la sentenza del giudice di prime cure, ha rilevato, in ordine alle doglianze svolte dall’appellante, peraltro essenzialmente ripetitive di quanto già dedotto in primo grado, che il quadro argomentativo e probatorio offerto dal Requirente risulta adeguato a sostenere la sussistenza del danno erariale, nella misura in precedenza indicata, sia sotto il profilo oggettivo della materialità dei fatti contestati sia sotto il profilo soggettivo del dolo contabile, conseguente ad una procedura di gara per prezzi unitari superiori a quelli da applicare. Di converso le allegazioni dell’appellante non contengono alcun elemento dirimente e non sono in grado di confutare l’assunto del Requirente, seguito dalla statuizione del Giudice di primo grado in ordine alla responsabilità dello stesso appellante, statuizione che questo giudicante condivide in quanto correttamente resa e congruamente motivata. Ne consegue che il secondo motivo di impugnazione è infondato. Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, in definitiva l’appello va parzialmente accolto nei termini in precedenza esposti.