Il divieto di conferimento di alcuni incarichi in seguito a condanna penale non definitiva, è “sine die”, salvo assoluzione o riabilitazione


ANAC, Atto del Presidente del 7 dicembre 2022

Lart. 35 bis d.lgs. n. 165/2001 stabilisce che “Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”.


Quanto alla durata delle preclusioni, è stato osservato come l’art. 3 d.lgs. 39/2013 parametri il periodo dell’inconferibilità alla pena irrogata ed alla tipologia di sanzione accessoria interdittiva eventualmente comminata, fissando un limite temporale al dispiegarsi degli effetti.

Il divieto posto dall’art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001 continua ad operare “fino a che non sia intervenuta, per il medesimo reato, una sentenza di assoluzione anche non definitiva, che abbia fatto venir meno la situazione impeditiva” (cfr. anche Orientamento n. 66 del 29 luglio 2014).

L’ Autorità, nella delibera n. 1292 del 23 novembre 2016, ha ritenuto in via interpretativa che la sentenza di riabilitazione costituisca causa di estinzione anticipata sia dell’inconferibilità di cui al citato art. 3 d.lgs. n. 39/2013 sia dei divieti previsti dall’art. 35 bis del d.lgs. 165/2001, proprio al fine di superare in tal caso la contraddizione determinata dall’omessa indicazione di un termine di durata ancorato al periodo di reclusione inflitto dal giudice penale.

In considerazione di quanto sopra osservato deve ritenersi quindi vietata sine die l’assegnazione dei compiti e delle funzioni descritte dall’art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001 al dott. omissis, anche a seguito del decorso dei termini previsti dall’art. 3, comma 3, ultimo periodo d.lgs. n. 39/2013 e salvo eventuale provvedimento di riabilitazione.

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