Le Sezioni Riunite in sede di Controllo della Corte dei Conti hanno certificato positivamente, con le osservazioni e raccomandazioni contenute nel rapporto allegato, l’ipotesi di accordo del CCNL per il comparto Sanità, personale non dirigente.
Già avevamo dato atto dell’incertezza in materia di rimborsi delle spese legali dei dipendenti coinvolti in un procedimento penale o contabile (https://iusmanagement.org/2022/10/04/rimborso-spese-per-il-patrocinio-legale-ai-dipendenti-in-conflitto-di-interessi-ma-assolti-i-ccnl-sono-in-violazione-di-legge/), in particolare ponendo il seguente quesito: se un dipendente è accusato di aver compiuto un reato contro l’amministrazione di appartenenza (p.es.: un caso di corruzione), e se al termine del procedimento è assolto, ha diritto lo stesso al rimborso delle spese legali?
Ora la Corte dei Conti ha affrontato in sede di certificazione dell’ipotesi di CCNL la questione della disciplina del patrocinio legale di cui all’art. 88 dell’ipotesi. Secondo la Corte va richiamato l’obbligo di motivazione nel caso di assunzione diretta della tutela legale del dipendente, con particolare riferimento all’assenza del conflitto di interesse, anche solo presunto. Qualora vi sia un conflitto di interesse con il proprio dipendente, infatti, l’ente o l’azione non potranno assumere le difese del proprio dipendente e bisognerà attendere l’esito favorevole del giudizio civile, penale o amministrativo contabile per procedere al rimborso (nel caso di giudizio penale, peraltro, come previsto dal 24 contratto, si potrà procedere al rimborso delle spese legali anche in presenza del solo decreto di archiviazione).
A proposito della necessità che non vi sia conflitto di interesse, va adeguatamente considerata la circostanza che esso debba considerarsi immanente a tutti i casi di responsabilità amministrativo-contabile (e tanto più nella fase pre-processuale), motivo per cui la previsione di un patrocinio diretto per giudizio innanzi alla Corte dei conti risulterà, di fatto, inutiliter data e, quindi, non operante.
In conformità alla giurisprudenza prevalente, peraltro, il rimborso delle spese legali potrà avvenire soltanto qualora, sussistendone tutti i requisiti di legge, vi sia stata anche una preventiva e tempestiva comunicazione del difensore scelto. Infatti, in mancanza della previa comunicazione non è configurabile in capo all’amministrazione l’obbligo di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia; parimenti detto obbligo non sussiste nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all’ente. Ciò in considerazione del fatto che il difensore nel processo dovrà farsi carico della necessaria tutela non del solo dipendente, ma anche degli interessi dell’ente, non essendoci nel nostro ordinamento un diritto generalizzato ed incondizionato al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente (in tal senso, cfr. ordinanza della Corte di Cassazione n. 32258/2021).
Quindi la Corte chiede particolare attenzione, perchè non possono spingersi gli enti e le aziende ad assumere la difesa diretta di dipendenti con cui siano in conflitto d’interesse (sempre presente nei casi di responsabilità amministrativo contabile), oppure a procedere all’effettuazione di rimborsi per spese legali in assenza della preventiva comunicazione del difensore e degli altri requisiti previsti.