Corte di Cassazione, sentenza n. 168 del 4 gennaio 2023
Nell’ambito del servizio sanitario nazionale il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell’accreditamento, previsto dall’art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, poi integrato dall’art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non ha modificato la natura del rapporto esistente tra la pubblica amministrazione e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessoria (v. Cass. Sez. 1 n. 17711- 14, Cass. Sez. 3 n. 23657-15).
Non può essere posto a carico delle regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato; né può esserlo al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali consequenziali a tale accreditamento (v. Cass. Sez. 1 n. 6003-22). Essendo pacifico che la struttura privata in questione non aveva ottenuto l’accreditamento per l’esecuzione delle prestazioni fatturate, nessuna rilevanza poteva essere attribuita alla convenzione contrattuale eventualmente stipulata in via diretta con la Ulss. È vero difatti che il rapporto tra enti privati e servizio sanitario nazionale presuppone una base saldamente negoziale, come dice la ricorrente; ma sempre però nella sua dimensione concessoria, e quindi in consecuzione appunto all’accreditamento. La mancanza di un provvedimento del genere elide il fondamento di tutte le censure sviluppate nel primo motivo di ricorso