L’attività professionale è sempre vietata ai professori a tempo pieno, a prescindere dalla natura degli incarichi

Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale d’Appello, sentenza n 15 del 16 gennaio 2023


X risulta aver svolto gli incarichi censurati in assenza di autorizzazione (mai richiesta) e, in regime di attività libero professionale, espressamente vietata dalla legge per i Professori a tempo pieno e, assolutamente incompatibile con il suddetto regime.

Pertanto, ciò che rileva, nel caso di specie, non è la natura degli incarichi – comunque non autorizzati – bensì il carattere dell’attività espletata, che non ha, per come organizzata dall’appellante, i caratteri della mera occasionalità, bensì quelli della abitualità e della professionalità.

Pertanto alcun rilievo assume la pretesa applicazione del regime di cui all’art.6 della l.240/2010 e, quindi, la natura prettamente consulenziale dell’attività espletata in quanto, come evidenziato, l’appellante risulta aver svolto tali incarichi in regime di professionalità abituale.

Pertanto, è del tutto irrilevante l’asserita circostanza che, le attività esercitate fossero liberamente espletabili (dato comunque non provato in quanto gli incarichi hanno ad oggetto prestazioni specialistiche aventi ad oggetto specifiche attività progettuali di carattere non prettamente scientifico) in quanto tale aspetto non incide sul dato contestato, vale a dire l’esercizio di attività libero professionale in violazione dei divieti di cui all’art. 11, comma 4, lett.a) del d.p.r. 382/80 ed all’art.6, comma 9, della l. 240/2010.

Se così non fosse, vi sarebbe un indubbio privilegio per i professori a tempo pieno a scapito di quelli a tempo definito, che potrebbero effettuare tali prestazioni cumulando i vantaggi tipici del dipendente pubblico a tempo pieno (con il relativo correlato stipendio) con quelli inerenti l’esercizio dell’attività professionale.

Il Collegio quindi, pur concordando con la difesa (e con le considerazioni formulate dall’ANAC) nel ritenere che il mero possesso (ma non il concreto utilizzo) della partita IVA sia irrilevante, per le ragioni che seguono, ritiene anche che l’esercizio di attività professionale, qualunque essa sia, correlata al possesso di partita IVA, sia preclusa ai professori universitari a tempo pieno.


Non va dimenticato, infatti, che per lo svolgimento di attività occasionale non c’è alcun bisogno di procedere all’apertura della partita IVA, in quanto, sotto il profilo fiscale, i redditi percepiti a tale titolo rientrano fra i cd “redditi diversi”, inquadrati nell’art.67 TUIR, con il solo limite di iscrizione – per il lavoratore occasionale – alla Gestione separata INPS, qualora annualmente non superiori ad € 5.000,00. Invece, l’apertura della partita IVA è subordinata ad una espressa manifestazione di volontà dei soggetti che intendono intraprendere un’attività professionale.

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