Una falsa autocertificazione integra il reato di falso in atto pubblico

Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza n 377 dep 10 gennaio 2023

X è stata condannata alla pena di 8 mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, con riferimento all’art. 483 cod. pen., per avere falsamente attestato, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione di non avere mai riportato, con sentenza definitiva, condanne a pene che diano luogo alla cancellazione dal registro tirocinanti, circostanza non corrispondente al vero.

In punto di diritto, va ricordato che, per giurisprudenza di legittimità consolidata, il precetto primario contenuto nelle disposizioni penali in materia di falso deve intendersi integrato dal disposto normativo degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, perché le dichiarazioni sostitutive ivi previste sono considerate come fatte a pubblico ufficiale, conformemente a quanto statuito dall’art. 76, comma 3, del d.P.R. n. 445 del 2000.

Più nel dettaglio, la natura pubblica dell’atto di cui all’art. 483 cod. pen. è stata ravvisata nei casi in cui una specifica norma attribuisca all’atto stesso la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, collegandone l’efficacia probatoria al dovere del dichiarante di affermare il vero; con riguardo alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, la natura pubblica dell’atto è desunta anche dalla sua naturale destinazione a provare la verità dei fatti in esso affermati, a sua volta ricavabile dalla funzione di comprovare stati, qualità personali e fatti che le due disposizioni in parola assegnano alle dichiarazioni sostitutive di atti notori e di certificazioni; dunque, la stessa legge sulla documentazione amministrativa vuole attribuire alle suddette autodichiarazioni la qualità di atti pubblici da cui deriva l’illiceità penale, da inquadrare in una delle fattispecie astratte previste dal codice in tema di falsità in atti pubblici, nel caso in cui il privato rilasci una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che sia falsa (ex plurimis, Sez. 5, n. 3701 del 19/09/2018, Rv. 275106; Sez. 5, n. 30099 del 15/03/2018, Rv. 273806; Sez. 5, n. 25927 del 07/02/2017, Rv. 270447; Sez. 5, n. 18731 del 31/01/2012, Rv. 252677)
Conseguentemente, la condotta del dichiarante integra gli estremi del delitto previsto dall’art. 483 cod. pen. in quanto: da un lato, le dichiarazioni sostitutive, attestanti stati e qualità personali, ex art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale; dall’altro lato, l’atto nel quale tali dichiarazioni sono trasfuse è destinato a provare la verità dei fatti attestati e a produrre specifici effetti consistenti nell’ammissione del dichiarante al registro dei praticanti, articolazione locale del competente consiglio nazionale, condizionata al requisito di non avere riportato condanne penali (ex multis, Sez. 2, n. 4970 del 12/01/2012, Rv. 251815; Sez. 5, n. 13556 del 07/03/2008, Rv. 239827).

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