ANAC, Parere funzione consultiva n. 69 del 11 gennaio 2023
In virtù del principio di continuità del possesso dei requisiti generali e speciali (Cons. Stato, Ad. Pl. 20 luglio 2015 n.8), tali requisiti – incluso quello previsto dall’art. 80, comma 5, lett. c) – devono essere posseduti dai concorrenti non solo alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma anche per tutta la durata della procedura fino alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo di esecuzione dello stesso , senza soluzione di continuità (in tal senso ex multis , Anac delibera n. 146/2022, prec 27/2022/L, delibera n. 18/2021, delibera n.76/2019-prec248/18/L; Cons. Stato n. 2698/2020).
Pertanto, qualora in corso di esecuzione del contratto d’appalto intervenga la perdita dei requisiti di ordine generale o di ordine speciale, da parte dell’appaltatore, la stazione appaltante è tenuta a valutare l’opportunità di procedere alla risoluzione del contratto d’appalto ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016.
Si osserva al riguardo che la disposizione citata, dettata in recepimento dell’art. 73 della direttiva 2014/24, ancorché non chiarisca tale profilo, sembra non rivestire carattere tassativo quanto ai casi in cui è ammesso lo scioglimento del vincolo contrattuale da parte della stazione appaltante. Ciò tenuto conto da un lato delle previsioni del comma 1 della disposizione, contemplanti la possibilità per la stazione appaltante di risolvere il contratto d’appalto (“ le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia ”) nelle ipotesi ivi previste (al contrario del comma 2 contemplante invece l’obbligo di risoluzione nelle fattispecie espressamente e tassativamente indicate nella norma); la facoltatività dell’azione risolutoria da parte della stazione appaltante, sembra lasciare spazio anche ad altre ipotesi, oltre a quelle previste, per l’esercizio della stessa. Dall’altro lato, il carattere non tassativo della norma appare coerente con la necessità di assicurare sempre e comunque la rispondenza dell’azione amministrativa al perseguimento dell’interesse pubblico sotteso all’affidamento del contratto; interesse pubblico che potrebbe ritenersi compromesso dall’impossibilità di risolvere un contratto d’appalto in casi come quello in esame, nei quali l’affidabilità dell’appaltatore risulta fortemente compromessa da un procedimento penale a carico dello stesso.
Il contratto d’appalto, quindi, può validamente essere mantenuto in vita solo in assenza di eventi e circostanze che lo rendano non più idoneo al perseguimento dell’interesse pubblico per il quale è stato stipulato, incluso il caso in cui l’affidabilità morale e professionale dell’appaltatore risulti – a giudizio della stazione appaltante – compromessa da fatti penalmente rilevanti, integranti una fattispecie di grave illecito professionale ai sensi dell’art. 80, comma 5 del Codice, nel senso sopra illustrato.