L’articolo 86, comma 5, secondo periodo, del TUEL subordina il rimborso ai propri amministratori delle spese legali da essi sostenute – in presenza dei presupposti previsti dalla legge – al rispetto del principio dell’invarianza finanziaria («senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»).
Circa l’interpretazione ed esatta delimitazione della clausola di invarianza finanziaria, la giurisprudenza contabile, più volte chiamata a pronunciarsi sulle problematiche giuridiche e contabili collegate a tale vincolo, ha registrato un contrasto che ha condotto all’emersione di due principali orientamenti, ben delineati dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 17/SEZAUT/2021/QMIG.
Secondo un primo orientamento, il vincolo di invarianza finanziaria va valutato con riferimento al solo aggregato delle “spese di funzionamento”, dimodoché l’ente sarebbe tenuto ad assicurare che le spese di funzionamento dell’esercizio non superino l’ammontare delle spese di funzionamento sostenute nell’esercizio precedente, potendo, per garantire tale invarianza, eventualmente ridurre altre spese appartenenti allo stesso aggregato (Sez. controllo Lombardia, delib. n. 452/2015/PAR e n. 470/2015/PAR; Sez. controllo Puglia, delib. n.33/2016/PAR e delib. n.7/2018/PAR; Sez. controllo Piemonte, delib. n.145/2016/PAR; Sez. controllo Emilia-Romagna, delib. n.48/2016/PAR; Sez. controllo Molise, delib. n. 55/2018/PAR).
Al contrario, una seconda opzione ermeneutica ritiene che le clausole di invarianza finanziaria sovente utilizzate dal legislatore, al pari di quella in esame devono essere interpretate nel senso che la spesa di cui all’art. 86, comma. 5, TUEL può essere sostenuta nella misura in cui trovi copertura in risorse già presenti nel bilancio dell’ente locale, anche per effetto della riduzione di altre spese, attingendo alle ordinarie risorse finanziarie, umane e materiali di cui può disporre a legislazione vigente, in modo che sia salvaguardato il complessivo equilibrio finanziario dell’ente, almeno per la parte corrente, e non l’invarianza della singola voce di spesa che è partecipe di quell’equilibrio (Sez. controllo Basilicata, delibere n. 37/2016/PAR; n. 39/2016/PAR e n. 45/2017/PAR, cui aderisce Sez. controllo Abruzzo, delib. n. 127/2017/PAR).
La Sezione delle autonomie, con la pronuncia sopra richiamata, aderisce al secondo dei due orientamenti, osservando in particolare che «La formulazione della norma in esame […] non consente di individuare uno specifico aggregato al quale fare riferimento per parametrare la clausola di invarianza finanziaria […]. Si condivide, pertanto, la posizione espressa dal secondo degli orientamenti giurisprudenziali richiamati, secondo cui, laddove il legislatore ha voluto imporre all’ammontare di una spesa un limite specifico, lo ha fatto espressamente, individuando l’aggregato a cui fare riferimento per delimitare l’incremento della spesa.
La Sezione delle autonomie, in particolare, valorizza il legame della clausola di invarianza con il principio costituzionale di copertura delle spese di cui all’art. 81, comma 3, della Costituzione
In conclusione, la Sezione delle autonomie enuncia il seguente principio di diritto: «Il vincolo di invarianza finanziaria di cui all’art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 va valutato in relazione alle risorse finanziarie ordinarie, in modo tale che non sia alterato l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente. Ne deriva che l’ente può sostenere le spese di cui all’art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 nei limiti in cui tali spese trovino copertura nelle risorse finanziarie ordinarie già stanziate in bilancio, con la conseguenza di non alterare l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente».