Assegnazione mansioni di natura alberghiera e igienico -sanitaria a infermieri: un’altra azienda sanitaria condannata al risarcimento

Corte di Cassazione, sentenza n 3700 del 7 febbraio 2023

Con sentenza n. 417/2016 del 10 gennaio 2017 la Corte d’appello di Cagliari confermava la pronuncia del locale Tribunale che aveva accolto il ricorso proposto da XX, collaboratori sanitari cat. D, dipendenti dell’Azienda Ospedaliera, inteso ad ottenere l’accertamento dell’inadempimento da parte dell’azienda in relazione alla assegnazione degli stessi a svolgere in via esclusiva tutte le mansioni del personale subalterno di categoria A e B (in sintesi, mansioni di natura alberghiera e quelle concernenti gli interventi di natura igienico-sanitaria).

I lavoratori avevano dedotto che la lamentata adibizione a mansioni inferiori aveva comportato l’impossibilità di svolgere talune proprie mansioni infermieristiche (assistenza psicologica e relazionale al paziente, attività di studio, ricercar e formazione, attività di gestione e pianificazione degli interventi di natura sanitaria, educazione sanitaria) con conseguente danno alla professionalità.


L’azienda sanitaria evidenziava che gli stessi lavoratori avevano dedotto che le mansioni sostitutive alberghiere rappresentavano una prestazione accessoria ed aggiuntiva rispetto a quelle infermieristiche; assumeva essere pacifico che l’Azienda aveva rilevanti difficoltà derivanti dalla carenza di personale sicché era legittimo che in alcune occasioni gli infermieri avessero offerto al paziente una tipologia di assistenza infermieristica tale da sconfinare nelle mansioni affidate agli operatori socio-sanitari, al fine di tutelare la salute e le esigenze del personale ricoverato.

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso dell’azienda sanitaria infondato (si vedano i precedenti di questa Corte – Cass. 11 luglio 2022, nn. 21924 e 21942 – resi in vicenda assolutamente analoga e sovrapponibili quanto al percorso argomentativo); è pacifico, infatti, che gli originari ricorrenti avevano agito denunciando l’avvenuto demansionamento sicché l’assegnazione in misura prevalente delle mansioni inferiori era un necessario presupposto della domanda; risulta, del resto, che i ricorrenti avevano esposto «di essere adibiti (a causa della carenza del personale di supporto), dal gennaio 1999, in via esclusiva a mansioni proprie del personale di categoria B/BS (OTA/OSS) e parzialmente ma significativamente allo svolgimento di mansioni di natura alberghiera di competenza del personale di categoria A….
Alcun vizio di ultrapetizione o di violazione del principio di non contestazione è dunque addebitabile al giudice dell’appello; la deduzione della violazione dell’art. 2103 cod. civ. (rectius: articolo 52 d.lgs. n. 165/2001) resta slegata dalle statuizioni della sentenza impugnata e, comunque, non si confronta con l’accertamento di fatto, compiuto dal giudice del merito, del carattere sistematico – e non già occasionale – della assegnazione delle mansioni dei livelli inferiori.

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