Corte di Cassazione, sentenza n. 4134 del 10 febbraio 2023
Con orientamento prevalente, e che il Collegio condivide e a cui intende dare continuità, si è già affermato che “Il regime indennitario istituito dalla legge n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, non si applica all’ipotesi di conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un contratto di lavoro autonomo a termine dichiarato illegittimo”, ciò sul rilievo che la disciplina dettata dalla citata legge n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 6, riguarda “i contratti a termine e le altre tipologie contrattuali previste dalla legge n. 183 del 2010, art. 32, commi 3 e 4, tra cui non rientrano i contratti di lavoro autonomo, non potendo neppure invocarsi la disciplina di cui al citato comma 4, lett. d)” (v. Cass. n. 29006 del 2020; v. anche Cass. n. 20209 del 2016).
Di analogo tenore le sentenze n. 11424 del 2021 e nn. 6224, 6577, 28825 del 2022 che hanno ribadito l’estraneità, alla disciplina dell’indennità risarcitoria citata legge n. 183 del 2010, ex art. 32 cit., “della fattispecie di un rapporto di lavoro autonomo accertato giudizialmente ab origine come di lavoro subordinato e a tempo indeterminato, celato dietro lo schermo ripetuto di una molteplicità di successivi contratti di collaborazione autonoma”.
L’orientamento innanzi illustrato, è da ritenersi ormai consolidato rispetto ad una isolata e risalente pronuncia di questa Corte (Cass. n. 20500 del 2018)
Infine, non appare incoerente il consolidato orientamento di questa Corte che ritiene applicabile il regime forfettizzato del risarcimento del danno, di cui all’art. 32 citato, ai contratti a progetto ritenuti illegittimi per carenza del progetto ai sensi dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 (Cass. nn. 24100 e 28294 del 2019, Cass. n. 5040 del 2020, Cass. n. 1015 del 2021), trattandosi di fattispecie che, per espressa previsione della disposizione legislativa, sono considerate di natura subordinata “sin dall’origine”.
In applicazione dei principi innanzi richiamati, risulta estranea al fenomeno di conversione la fattispecie oggetto di causa, in cui si è operata giudizialmente una diversa qualificazione del rapporto di lavoro ab origine, da autonomo a subordinato a tempo indeterminato.