Cumula gli emolumenti di Sindaco, consigliere provinciale e membro del consiglio del Consorzio: condannato a restituire tutto

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, sentenza n. 98 del 15 febbraio 2023

Il Requirente rappresentava che il X aveva rivestito la carica di consigliere presso la Provincia di Y dal 29/6/2009 al 12/2/2013, nonché quella di assessore e poi di sindaco del Comune di Z dal 30/3/2010 al 22/9/2020 e che, in relazione a tali incarichi, aveva percepito emolumenti sia dall’ente Provincia (gettone di presenza, per complessivi euro 34.621,53, relativamente al periodo giugno 2010-febbraio 2013) che dal Comune di Z (indennità di funzione).

Deduceva che tale doppia percezione si poneva in contrasto con l’art. 5, comma 11, del D.L. n.78/2010, ai sensi del quale “chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta”, non avendo l’odierno convenuto, nel periodo in contestazione, mai effettuato la dovuta comunicazione agli Enti interessati e la scelta dell’emolumento da percepire.

Rappresentava inoltre che, ai sopra menzionati introiti, si era aggiunta l’indennità corrisposta in favore del X, a decorrere dal 9/5/2011 e sino al 2015, per avere il medesimo ricoperto l’ulteriore incarico di membro del Comitato Direttivo del Consorzio ASI di Y, per complessivi euro 147.319,05 e che la percezione di tale indennità si poneva anch’essa in contrasto con l’art. 5, comma 7, del DL citato, ai sensi del quale “agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche, non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti”;

Precisava quindi che, anche in relazione a tale ultima funzione, il X aveva omesso di comunicare agli enti interessati -cioè Provincia e Consorzio ASI- di avere contemporaneamente ricoperto plurimi incarichi e la conseguente scelta dell’emolumento che intendeva percepire.

Ne consegue che la percezione di emolumenti da parte del X in relazione a tale carica, per complessivi €. 147.319,05, integra un evento antigiuridico, concretizzante un pregiudizio erariale di corrispondente ammontare.

Ciò detto in ordine all’elemento oggettivo del danno, il Collegio ritiene sussistente nel caso di specie anche quello soggettivo tipico dell’illecito amministrativo-contabile, nella forma del dolo, avendo il convenuto percepito emolumenti ed esso non spettanti, nella piena consapevolezza della non debenza degli stessi.

Indice di siffatta consapevolezza appare la chiarezza ed univocità della richiamata normativa speciale, recante il divieto in esame, normativa che, peraltro, afferisce precipuamente all’ambito operativo del convenuto medesimo che, al di là del generale dovere di conoscenza delle leggi vigenti -la cui ignoranza non ammette scusanti- non poteva non averne una conoscenza diretta e specifica proprio per la specificità delle funzioni svolte .

La macroscopicità dell’omissione informativa, sia nei riguardi dell’amministrazione provinciale che del consorzio ASI, ed il lungo periodo di protrazione della stessa, costituiscono elementi che- congiuntamente valutati con le funzioni espletate dal convenuto- lo rendevano certamente “edotto” in materia, sicchè contribuiscono a connotare l’elemento psicologico doloso di particolare intensità nella condotta complessivamente serbata dal X che non risulta avere fatto nulla per evitare tale illecita corresponsione di compensi.

Non incide sul delineato quadro di una condotta antigiuridica e dolosa, la circostanza che il contemporaneo espletamento di tre incarichi retribuiti fosse “notorio” nell’ambiente politico, atteso che destinatari della normativa in esame sono in primis i pubblici amministratori cui non sono preclusi plurimi incarichi ma plurimi compensi!

Conseguenza logica del discorso sin qui svolto è che l’odierno convenuto va ritenuto responsabile del danno contestatogli con l’atto introduttivo del presente giudizio e va condannato al risarcimento dello stesso attraverso il pagamento delle seguenti somme: euro 34.621,53, in favore della Provincia di Y, ed euro 147.319,05, in favore del Consorzio ASI di Y.

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