Corte di Cassazione, sentenze nn. 47748/2022 e 55511/2018
Cass 47748-2022: Questa Corte a Sezioni Unite ha già statuito che, mentre il procedimento attivato a seguito di iscrizione degli atti nel registro previsto dall’art. 335 cod. proc. pen. (c.d. “mod. 21”) ha come esito necessitato l’inizio dell’azione penale o la richiesta di archiviazione, l’iscrizione di atti nel registro non contenente notizie di reato (cd. “mod. 45”) può sfociare o in un provvedimento di diretta trasmissione degli atti in archivio da parte del Pubblico Ministero in relazione a quei fatti che fin dall’inizio appaiano come penalmente irrilevanti, o può condurre al medesimo esito della procedura prevista per le ordinarie notitiae criminis, qualora siano state compiute indagini preliminari o il fatto originario sia stato riconsiderato o comunque sia sopravvenuta una notizia di reato. In questo secondo caso, l’eventuale richiesta di archiviazione non è condizionata dal previo adempimento, da parte del pubblico ministero, dell’obbligo di reiscrizione degli atti nel registro “mod. 21”, in quanto la valutazione, esplicita o implicita, circa la natura degli atti spetta al titolare dell’azione penale indipendentemente dal dato formale dell’iscrizione in questo o quel registro, e al giudice per le indagini preliminari non è riconosciuto alcun sindacato né su quella valutazione, né sulle modalità di iscrizione degli atti in un registro piuttosto che in un altro (Sez. U, n. 34 del 22/11/2000, dep. 2001, Pm in proc. Ignoti, Rv. 217473).
L’abnormità del provvedimento di non luogo a provvedere è stata affermata anche con riferimento all’iscrizione del fascicolo nel registro degli atti non costituenti reato, come è avvenuto nel caso di specie. Si è infatti affermato che è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione, restituisca gli atti al Pubblico ministero – sul rilievo che, trattandosi di atti iscritti nel registro non costituente notizie di reato (cosiddetto mod. 45), spetta al Pubblico ministero provvedere direttamente alla trasmissione degli stessi in archivio – in quanto non vi è alcuna norma che escluda che un atto iscritto nel suddetto registro possa essere riesaminato al fine di accertare la sussistenza di una notizia di reato ed, in tal caso, il giudice deve provvedere ai sensi degli artt. 409 o 411 cod. proc. pen., e cioè: emettere decreto dì archiviazione, ovvero disporre l’udienza camerale ed eventualmente formulare l’imputazione coatta (Sez. 1, n. 30055 del 29/09/2020, PmT c/Ignotì, Rv. 279735; Sez. 5, n. 12601 del 02/03/2006, Pm in proc. Ignoti, Rv. 234542)
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Cass. 55511/2018: Mentre il procedimento attivato a seguito di iscrizione degli atti nel registro previsto dall’art. 335 cod. proc. pen. (c.d. «mod. 21») ha come esito necessitato l’inizio dell’azione penale o la richiesta di archiviazione, l’iscrizione di atti nel registro non contenente notizie di reato (cd. «mod. 45») può sfociare o in un provvedimento di diretta trasmissione degli atti in archivio da parte del Pubblico Ministero in relazione a quei fatti che fin dall’inizio appaiano come penalmente irrilevanti, o può condurre al medesimo esito della procedura prevista per le ordinarie notitiae criminis, qualora siano state compiute indagini preliminari o il fatto originario sia stato riconsiderato o comunque sia sopravvenuta una notizia di reato.
In questo secondo caso, l’eventuale richiesta di archiviazione non è condizionata dal previo adempimento, da parte del pubblico ministero, dell’obbligo di reiscrizione degli atti nel registro «mod. 21», in quanto la valutazione, esplicita o implicita, circa la natura degli atti spetta al titolare dell’azione penale indipendentemente dal dato formale dell’iscrizione in questo o quel registro, e al giudice per le indagini preliminari non è riconosciuto alcun sindacato né su quella valutazione, né sulle modalità di iscrizione degli atti in un registro piuttosto che in un altro.
Dunque, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno interpretato le norme nel senso che il compimento di indagini, pur se a seguito dell’iscrizione del procedimento a mod.45, impone la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari per le sue valutazioni. Nello stesso senso, Cass. Sez. 5, n. 50117 del 24/06/2015, Longo, non massimata.
Quanto al controllo sulla «inazione» del P.M., le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno fatto riferimento anche al potere degli interessati di attivarsi per ottenere il controllo del giudice sull’autoarchiviazione. La giurisprudenza successiva ha riconosciuto al denunciante la facoltà di richiedere il controllo giurisdizionale sull’autoarchiviazione; cfr. Cass. Sez. 3, n. 49485 del 24/10/2012, Agosta, Rv. 254148. In particolare, Cass. Sez. 3, n. 15128 del 26/10/2017, (dep. 2018), Loiodice, Rv. 273160 in motivazione, ha affermato che i principi di cui agli artt. 3 e 112 Cost., invocati dal ricorrente, trovano adeguata tutela nella facoltà per la persona offesa di chiedere di essere informata in caso di richiesta di archiviazione e di formulare opposizione alla stessa, ovvero, in caso di iscrizione nel registro degli atti non costituenti notizia di reato – mod. 45 -, di sollecitare il P.M. ad inviare gli atti all’esame del giudice per il controllo sull’infondatezza della notitia criminis. 1.3. La giurisprudenza ha qualificato abnorme il provvedimento del pubblico ministero che rifiuti di trasmettere gli atti al giudice per le indagini preliminari.Cfr. Cass. Sez. 3, n. 3653 del 11/12/2013 (dep. 2014), P.O. in proc. Ignoti, Rv. 258594, che ha affermato che non è abnorme il provvedimento con cui il P.M. abbia disposto direttamente la trasmissione in archivio del fascicolo relativo a un esposto iscritto nel registro degli atti non costituenti notizie di reato (mod. 45), senza investire il giudice nonostante il denunciante abbia fatto istanza di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione ex art. 408 cod. proc. pen., potendo configurarsi una stasi procedimentale solo qualora l’esponente abbia formulato istanza di sottoposizione degli atti all’esame del giudice ai fini del controllo sull’infondatezza della notizia di reato ed il P.M. abbia rifiutato di adeguarsi alla stessa. Tali principi sono stati richiamati da Cass. Sez. 5, n. 50117 del 24/06/2015, Longo, non massimata e da Cass. Sez. 3, n. 15128 del 26/10/2017, (dep. 2018), Loiodice, Rv. 273160. 2. Orbene, in base a tali premesse in diritto il ricorso è fondato. Risulta che la difesa della persona offesa abbia chiesto la trasmissione del procedimento al giudice per le indagini preliminari. Il rifiuto del pubblico ministero è ingiustificato in quanto dal provvedimento di autoarchiviazione emerge altresì il compimento di attività di indagini; il pubblico ministero, pertanto, in base ai principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 34 del 22/11/2000, avrebbe dovuto trasmettere gli atti al giudice per le indagini preliminari per il controllo sull’inazione. Il rifiuto di trasmettere gli atti al giudice per le indagini preliminari per le sue valutazioni ha pertanto determinato una stasi processuale che rende l’atto abnorme. Il provvedimento impugnato del pubblico ministero deve pertanto essere annullato senza rinvio. Si dispone altresì la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, affinché si trasmettano gli atti al giudice per le indagini preliminari.