Corte di Cassazione, sentenza n. 5194 del 20 febbraio 2023
Con sentenza n. 97/2021 del 13 agosto 2021, la Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Cremona n. 66/2020 che aveva respinto il ricorso di X avente ad oggetto il licenziamento disciplinare a quest’ultima intimato dal MIUR in data 4 aprile 2019. Il provvedimento disciplinare era stato adottato ai sensi dell’art. 55-quater, D. Lgs. 165/2001, e motivato con il fatto -peraltro ammesso dalla stessa interessata- che l’odierna ricorrente nei giorni 8 e 9 maggio 2017 aveva aiutato una collega ad attestare falsamente la propria presenza in ufficio, strisciando il badge di quest’ultima al suo posto.
Questa Corte, infatti, ha più volte affermato il principio per cui, nel pubblico impiego privatizzato, l’art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2009, ha introdotto la regola generale dell’autonomia del procedimento disciplinare da quello penale, contemplandone la possibilità di sospensione, dunque facoltativa e non obbligatoria, come ipotesi eccezionale, nei casi di illeciti di maggiore gravità, qualora ricorra il requisito della particolare complessità nell’accertamento, restando la P.A. libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che essi forniscano, senza necessità di ulteriori acquisizioni e indagini, elementi sufficienti per la contestazione di illecito disciplinare al proprio dipendente (Cass. Sez. L – Sentenza n. 33979 del 17/11/2022 – Rv. 666026 – 01; Cass. Sez. L – Sentenza n. 8410 del 05/04/2018 – Rv. 647660 – 01). Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha escluso valenza vincolante all’assoluzione dell’odierna ricorrente -peraltro motivata con la particolare tenuità del fatto, e non per non averlo commesso, risultando quindi non smentita la materialità dei fatti medesimi, ed ha operato, come già aveva fatto l’Amministrazione, un’autonoma valutazione dei fatti, giustificata, peraltro, dal fatto che la decisione della Corte territoriale si è venuta a fondare su un corredo probatorio più ampio rispetto a quello che era stato rimesso al giudice penale.