TAR Lazio, sentenza n. 17819 del 29 dicembre 2022
La Strada dei Parchi ha contestato la risoluzione della Concessione per la gestione della rete autostradale costituita dalle Autostrade A24 e A25 (Roma – L’Aquila – Traforo del Gran Sasso – Teramo – con diramazione Torano – Pescara), nonché per la progettazione e costruzione della seconda carreggiata nel tratto Villa Vomano – Teramo e dell’adeguamento a tre corsie del tratto della A24 tra la barriera di Lunghezza (Roma Est) e Via Palmiro Togliatti.
Tale risoluzione è stata disposta attraverso una disposizione legislativa, contenuta nel decreto legge n. 85 del 2022, di “legificazione” di un provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, il cui art. 2 evidenzia il pregresso svolgimento di un procedimento di contestazione avviato dall’Autorità ministeriale con nota prot. 33797 del 28 dicembre 2021.
Con il ricorso la Strada dei Parchi ha impugnato il decreto MIMS n. 29 del 14 giugno 2022 e il successivo decreto interministeriale (di approvazione del primo) 7 luglio 2022 (poi oggetto di “legificazione” ad opera dell’art. 2 del decreto legge n. 85 del 2022), assumendone l’illegittimità per:
– violazione del diritto eurounitario,
– nonché per illegittimità derivata dall’illegittimità eurounitaria e costituzionale del decreto legge n. 85 del 2022 e dell’art. 35 del decreto legge n. 162 del 2019.
Il Collegio ha rilevato che in presenza, infatti, di una disposizione legislativa che (sovrapponendosi, se non addirittura sostituendosi) alla determinazione amministrativa avente carattere risolutorio del rapporto, la delimitazione della devoluzione al sindacato giurisdizionale esclusivamente di quest’ultima, rischia di rivelare insanabili profili di carenza di interesse, atteso che, quand’anche le censure avverso essa dedotte dovessero rivelarsi fondate, in ogni caso il “bene della vita” (riguardato in chiave, evidentemente oppositiva rispetto all’esercizio del potere pubblico) sarebbe comunque impossibile da conseguire, permanendo la vigenza (e l’idoneità alla produzione di effetti giuridicamente rilevanti) della disposizione normativa primaria che ha – parimenti, rispetto agli atti amministrativi – disposto la risoluzione, per grave inadempimento, del rapporto concessorio in essere con Strada dei Parchi.
Per effetto di tale – si ribadisce, invero singolare – “blindatura” del provvedimento amministrativo a mezzo di una norma di legge avente medesima ricaduta effettuale sulla permanenza del rapporto, si è venuto, quindi, a delineare una sorta di “cortocircuito” processuale, per effetto del quale:
– se l’impugnazione dei soli provvedimenti amministrativi (di risoluzione del rapporto concessorio) si rivela, ex se riguardata, priva di attuale ed immanente interesse, in difetto della verifica in ordine al sovrapponibile testo di legge;
– d’altro canto, la diretta impugnazione di quest’ultimo in sede giurisdizionale di legittimità (così come l’esercizio, da parte del giudice amministrativo, di un sindacato, appunto, di legittimità) è evidentemente preclusa, attese le prerogative esercitabili dal solo Giudice delle leggi, all’interno (ed in conseguenza) della devoluzione ad esso di questione di non manifesta illegittimità costituzionale, laddove (evidentemente) presidiata dalla verifica della sussistenza ed immanenza dei relativi presupposti.
L’esposto meccanismo di reciproca presupposizione che caratterizza (dapprima e coevamente) l’adozione delle determinazioni amministrative (del 14 giugno e del 7 luglio) e dell’atto giurisdizionale, rivelato dalla presente controversia, appare suscettibile di depotenziare l’effettività della tutela giurisdizionale (con riveniente vulnerazione del cardine costituzionale di cui all’art. 24), in quanto:
– se la (mera) impugnazione degli atti amministrativi non è, isolatamente riguardata, idonea a garantire il soddisfacimento dell’interesse sostanziale del quale è portatrice la parte che abbia sollecitato l’esercizio del sindacato giurisdizionale,
– d’altro canto, e corrispondentemente, viene a rivelarsi preclusa la diretta impugnazione, dinanzi al giudice amministrativo, di atti aventi rango normativo primario, il cui controllo spetta alla sola Corte Costituzionale.
Con la sentenza in esame, il T.a.r. per il Lazio reputa non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85, in relazione agli artt. 77 e 3, 24, 25, 101, 102, 103, 111 e 113 della Costituzione, nella parte in cui legifica una determinazione amministrativa (nella specie, si tratta della risoluzione di una concessione autostradale), sottraendola così al regime d’impugnazione previsto dagli art. 103 e 113 Cost.